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FAQ

 luce sul canone

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Chi è tenuto al pagamento del canone?
Ai sensi dell’art.1 del R.D.L. del 21/02/1938 n.246 sono tenute al pagamento del canone tutte le persone che possiedono uno o più apparecchi televisivi indipendentemente dall’utilizzo dello stesso.

L'importo del canone annuo è integralmente addebitato nella prima bolletta elettrica dell'anno?
No il canone è suddiviso in 10 rate mensili, da gennaio a ottobre. Solo per il 2016, il primo addebito del canone avviene nella bolletta di luglio e riguarda le prime 7 rate

Pagavo il canone Tv a rate, ora come funziona l’addebito?
Per i titolari di utenza elettrica domestica residenziale, solo per quest'anno, la prima rata di 70 euro è addebitata nella bolletta di luglio e le tre rate successive di 10 euro ciascuna da agosto a ottobre, salvo diversa scadenza di fatturazione. Dal prossimo anno si pagheranno 10 euro al mese da gennaio a ottobre.

Sono affittuario di un appartamento, chi deve pagare il canone io o il proprietario?
Riceve l’addebito in bolletta l’intestatario dell’utenza che ha la residenza nell’appartamento indipendentemente dal fatto che sia inquilino o proprietario.

Sono residente all'estero, ho una abitazione in Italia, devo pagare il canone Tv?
Sì. La residenza in un paese estero non esonera dal pagamento del canone Tv se sono presenti apparecchi televisivi all'interno dell'abitazione situata in Italia.

In famiglia abbiamo più di una TV in casa, dobbiamo pagare il canone per ciascun apparecchio?
No, il canone si paga una volta sola per famiglia anagrafica e comprende tutti gli apparecchi presenti nell’abitazione.

Sono proprietario di due case, sono tenuto al pagamento del canone Tv per ciascuna di esse?
No, il canone va corrisposto una sola volta con addebito nella bolletta elettrica della casa in cui si ha la residenza anagrafica, l’adempimento è unico per ciascuna famiglia anagrafica.

Chi deve pagare il canone in famiglia, se io ho sempre pagato l'abbonamento Tv mentre l’utenza elettrica residenziale è invece intestata a mio marito?
Il canone sarà addebitato solo sulla bolletta intestata al marito. Lo sportello SAT procederà alla voltura del canone nei suoi confronti e non occorre presentare alcuna dichiarazione.

La presunzione di detenzione della Tv è retroattiva? Possono cioè richiedermi il pagamento anche degli anni precedenti?
No, la presunzione si applica solo a partire dal 2016 e quindi non possono essere addebitati in bolletta quote relative agli anni precedenti.

In passato ho formalizzato denuncia di cessazione dell’abbonamento per suggellamento: sono esonerato dalla dichiarazione di non detenzione?
No, è necessario presentare dichiarazione di non detenzione utilizzando la modulistica disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate rispettando le scadenze previste. Si ricorda che da quest'anno la disdetta per suggellamento non è più prevista dalla legge.

Le persone che hanno compiuto 75 anni sono esonerate dal pagamento del canone TV?
Solo se oltre ad aver compiuto i 75 anni hanno un reddito annuo non superiore a 6.713,98 euro, in tal caso possono presentare richiesta di esenzione utilizzando la modulistica disponibile sul sito dell’Agenzia dell’Entrate. Per gli anni successivi non è necessario presentare nuovamente la certificazione se permangono le condizioni di reddito di cui sopra.

Chi possiede solo un computer privo di sintonizzatore Tv o un vecchio televisore analogico deve pagare il canone?
No, è tenuto al pagamento del canone chiunque detenga un apparecchio televisivo e cioè un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, sono quindi esclusi computer, tablet e cellulari collegati ad internet.

Vivo in un appartamento ammobiliato in cui è presente una Tv che non è mia, devo pagare il canone Tv?
Sei tenuto al pagamento del canone in quanto esso è dovuto da chi detiene la Tv, pertanto se l’utenza elettrica è intestata a te pagherai il canone in bolletta, altrimenti dovrai versare il canone con modello F24.

Cosa succede se detengo una Tv e non pago il canone Tv?
L’autorità di controllo può rilevare l’irregolarità in qualsiasi momento e formalizzare verbale che dovrà essere pagato con la decorrenza ivi indicata, oltre alle sanzioni previste dalla legge che sono complessivamente pari a 619 euro per ogni annualità evasa.

Coppia convivente in cui l'utenza elettrica di tipo residenziale è intestata ad uno e l'abbonamento alla televisione per uso privato è intestato all'altro: il canone è dovuto una sola volta?
Se la coppia convivente fa parte della stessa famiglia anagrafica il canone è dovuto una sola volta. Per stabilirlo rileva la certificazione del Comune competente.

Non ho Tv ma sono titolare di un'utenza elettrica, come devo comportarmi?
Se la tua utenza è di tipo domestico residenziale è sufficiente presentare la dichiarazione di non detenzione disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate. Attenzione: tale dichiarazione vale un anno va quindi eventualmente rinnovata.

Ho comprato una televisione ma avevo presentato la dichiarazione di non detenzione, cosa devo fare?
Devi presentare una nuova dichiarazione. Compila la sezione "Dichiarazione di variazione dei presupposti" contenuta nel Quadro A. A partire dal mese in cui la presenterai ti addebiteranno il canone. Puoi trovare il modello di dichiarazione sul sito dell'Agenzia delle entrate.

A chi devo presentare il modello di dichiarazione sostitutiva per non pagare il canone TV? E come?
Devi presentarlo all'Agenzia delle entrate, via web o per raccomandata, in tal caso il plico raccomandato senza busta insieme a un documento di riconoscimento valido deve essere inviato al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate – Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti Tv – casella postale 22 – 10121 Torino. Diversamente è possibile rivolgersi ad un Caf o ad altro intermediario abilitato per l'invio via web.

Quando devo presentare la dichiarazione sostitutiva per non pagare il canone Tv per il 2017?
Per l’anno 2017 la dichiarazione sostitutiva va presentata dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017

Sono ancora in tempo per presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione per il 2016?
No, per l’anno 2016 il termine per la presentazione della dichiarazione sostitutiva è scaduto a maggio.

Ho presentato la dichiarazione di non detenzione dopo il 17 maggio 2016 ed entro il 30 giugno. Il canone è dovuto per quanti mesi?
In questo caso il canone è dovuto per il primo semestre 2016, l’importo da corrispondere sarà pari a 51,03 euro.

Ho variato l’utenza elettrica da “residente” a “non residente” entro il 30 giugno: mi verrà addebitato il canone nella fattura elettrica?
No, perché l’addebito interessa solo le utenze elettriche residenti. Il canone dovuto dovrà essere corrisposto direttamente dal contribuente entro il 31 ottobre mediante pagamento con il modello F24.

Io e mio marito siamo intestatari di due diverse utenze elettriche (casa dove abitiamo e casa al mare). Pagherò il canone Tv due volte?
No, pagherai un solo canone Tv perché siete una famiglia anagrafica. Se entrambe le utenze sono di tipo domestico residenziale per non pagare due volte devi comunicare su quale bolletta va addebitato il canone compilando il Quadro B della dichiarazione sostitutiva disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate.

Se diversi componenti della stessa famiglia anagrafica hanno nel complesso più contratti di utenza elettrica residente, nella stessa abitazione o in abitazioni diverse, quanti canoni si devono pagare?
Uno solo, il canone è infatti dovuto una sola volta per ogni famiglia anagrafica ma si rende necessario presentare la dichiarazione sostitutiva pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate, indicando il codice fiscale del componente della famiglia anagrafica che ha già provveduto al pagamento del canone.

Mio padre è deceduto e ancora risulta titolare di utenza elettrica. Io sono sposata e risiedo in un'altra casa con mio marito che è intestatario di un'utenza elettrica residenziale. Devo presentare la dichiarazione sostitutiva per evitare l'addebito del canone nella bolletta intestata ancora a mio padre?
Se non hai fatto ancora la voltura dell'utenza elettrica, devi presentare la dichiarazione come erede, compilando la sezione “Dichiarazione” contenuta nel Quadro B del modello indicando il codice fiscale di tuo marito, come soggetto già tenuto al pagamento del canone. Il modello è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Se l'utenza elettrica è ancora intestata a mio marito deceduto cosa devo fare se nell’abitazione non sono presenti Tv?
Come erede puoi presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione, utilizzando il modello presente sul sito dell'Agenzia delle entrate, per evitare l’addebito del canone sull’utenza elettrica ancora intestata a tuo marito. Indica dati anagrafici e codice fiscale di tuo marito nella sezione “in qualità di erede di” e compila il Quadro A.

Se non sono d'accordo con l'importo della bolletta elettrica come devo comportarmi?
Se si ritiene che l’addebito del canone nella fattura elettrica non sia corretto è possibile il pagamento parziale della sola quota energia che va effettuato indicando nella causale di versamento l’imputazione del pagamento (in questo caso, quota energia elettrica). In mancanza di tale indicazione la somma versata è comunque attribuita prioritariamente alla fornitura elettrica con rischio di morosità. L’Agenzia delle entrate effettuerà successivamente riscontri sulle singole posizioni. Se, invece, è stato già effettuato il pagamento della fattura, si potrà richiedere il rimborso del canone già versato.

Come si presenta l’istanza di rimborso del canone TV addebitato nella bolletta elettrica?
L’istanza può essere presentata telematicamente dal titolare dell’utenza elettrica, dai suoi eredi o dagli intermediari abilitati, mediante la specifica applicazione web disponibile dal 15 settembre sul sito internet dell’Agenzia delle entrate. In alternativa, l'istanza di rimborso può essere presentata, insieme alla copia di un valido documento di riconoscimento, a mezzo del servizio postale con raccomandata al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate - Direzione Provinciale 1 di Torino - Ufficio di Torino 1 – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

Ho inviato istanza di rimborso per il pagamento del canone TV non dovuto, come avviene l’accredito?
I rimborsi riconosciuti spettanti sono effettuati dalle imprese elettriche mediante accredito sulla prima fattura utile, ovvero con altre modalità, sempre che le stesse assicurino l’effettiva erogazione entro 45 giorni dalla ricezione, da parte delle stesse imprese elettriche, delle informazioni utili all’effettuazione del rimborso, trasmesse dall’Agenzia delle Entrate. Nell’ipotesi in cui il rimborso effettuato dall’impresa elettrica non vada a buon fine, lo stesso è disposto dall’Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV

Ho cambiato impresa elettrica: devo comunicare qualcosa ai fini dell’addebito delle rate di canone successive allo switch?
No, non occorre alcuna comunicazione, le rate saranno addebitate dalle due imprese elettriche secondo i periodi di relativa competenza

Martina Lalli

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