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Accordo tra Cittadinanzattiva e Schindler per l’adeguamento dei contratti di manutenzione ascensori: sale la tutela del condominio consumatore, scendono le spese. A beneficiarne oltre 20.000 condomìni e un milione di cittadini

Sottoscritto da Cittadinanzattiva e Schindler spa un accordo per la revisione completa dei contratti di manutenzione ascensori, che a partire da dicembre 2007 prevedranno penali più basse in caso di recesso, obbligo del preventivo scritto prima di effettuare riparazioni di importo superiore a 500 €, riduzione dei tempi per comunicare la disdetta e di durata del tacito rinnovo. Non solo, quindi, maggiori tutele per il condominio-consumatore, ma anche elementi di sistema per rendere più dinamico il mercato.

A beneficiarne saranno oltre 20.000 condomìni e un milione di cittadini.

Con l’invio tramite raccomandata da parte di Schindler ai propri clienti delle nuove condizioni contrattuali, giunge ad epilogo la causa intentata nel 2004 da Cittadinanzattiva presso il Tribunale di Milano nei confronti di diverse società del settore ascensoristico – fra cui la nota multinazionale svizzera – alle quali erano state contestate la vessatorietà di numerose clausole presenti nei relativi contratti di manutenzione.

“Questa” sottolinea Christian de Preux, amministratore delegato di Schindler spa “ha rappresentato per la nostra Azienda un'occasione importante per riscrivere le condizioni contrattuali con l'aiuto di chi meglio poteva rappresentare il punto di vista e l'interesse dei nostri Clienti. Val la pena di ricordare che Schindler è stata la prima tra le società del suo settore a dimostrarsi sensibile e disponibile a rivedere, in modo più trasparente e in favore degli utenti, i propri impegni ed obblighi contrattuali".

“Oltre che per i contenuti, l’accordo è molto importante per il modo in cui è stato raggiunto e per le sue conseguenze” dichiara Giustino Trincia, vice segretario generale di Cittadinanzattiva. Infatti, il miglioramento dei contratti attraverso l’accordo raggiunto consente l’immediata applicazione delle nuove condizioni ai contratti già in essere, evitando di fatto ai singoli condomìni di attivare tante singole cause sulla base di un pronunciamento del Giudice. Proprio mentre tengono banco le scelte del Parlamento in tema di class-action questa vicenda dimostra che anche una inibitoria può avere effetto nei confronti di migliaia di utenti finali”.

In sintesi, alcune delle novità introdotte sia nei contratti in essere che nei nuovi:

- si riduce l’entità delle penali previste in favore di Schindler in caso di inadempimento del cliente degli obblighi contrattuali: per es., per contratti fino a tre anni, le relative penali calano dal 100% al 45% dei residui canoni fino alla scadenza del contratto; si riduce la durata del tacito rinnovo da un periodo che poteva essere anche di 10 anni (questa è la durata, in diversi casi, di tali contratti), ad un massimo di tre anni;

- i tempi per la disdetta si riducono da un anno prima della scadenza del contratto, a soli 60 giorni, per i contratti di breve durata, o 90 giorni per tutti gli altri contratti;

- la possibilità di Schindler di eseguire – in assenza di un esplicito ordine del cliente – quei soli interventi che, fino ad un tetto massimo di spesa pari a € 500, siano indispensabili ed indifferibili per la sicurezza dell’impianto e per la salvaguardia dell’incolumità degli utenti;

- in tutte le altre ipotesi, sussiste il diritto del cliente, che richieda l’esecuzione di qualunque intervento non compreso nel contratto di manutenzione, ad ottenere da Schindler un preventivo scritto, che specifichi nel dettaglio i costi ed i tempi di esecuzione degli interventi medesimi; viene riconosciuto il diritto del cliente ad ottenere un tempestivo avviso da Schindler qualora, anche a causa dell’anzianità dell’impianto, non siano più disponibili sul mercato una o più parti di ricambio, con contestuale obbligo di Schindler di fornire al cliente un’altrettanto tempestiva proposta scritta in merito ai possibili interventi alternativi, idonei ad ovviare alla mancata disponibilità dei ricambi ed a ripristinare la perfetta efficienza dell’impianto;

- viene riconosciuto il diritto del cliente a non pagare i canoni contrattuali nel caso in cui, per fatto imputabile a Schindler l’impianto non possa essere tenuto in funzione e si renda necessario il fermo dello stesso per un periodo superiore a trenta giorni; in caso di controversie, facoltà per i clienti di rivolgersi al Foro della propria residenza o del proprio domicilio elettivo;

- previsione di un termine massimo di durata dell’eventuale sospensione dei servizi di manutenzione da parte di Schindler, e la riduzione dell’entità dei canoni dovuti dal cliente per tutta la durata della sospensione medesima;

- introduzione di nuovi criteri di calcolo per la revisione annuale dei canoni contrattuali, basati su indici Istat conoscibili da parte degli interessati.

A disposizione dei cittadini, il numero verde Schindler 800 111858 (attivo tutti i giorni dalle ore 9,00 alle 13,30) e il Pit Servizi, la struttura di Cittadinanzattiva che si occupa di informare e tutelare i cittadini in tema di servizi di pubblica utilità, tel: 06.36718555 (attivo, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,30).

Su www.schindler.it i testi dei nuovi contratti nonché l’elenco delle filiali Schindler dove rivolgersi.

Redazione Online

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