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Via libera alla pubblicità con ogni mezzo e divieto di accaparramento della clientela: queste le due principali novità contenute nel nuovo art. 35 del Codice deontologico forense, approvato lo scorso 23 ottobre e inviato qualche giorno fa ai presidenti dei Consigli dell’Ordine degli avvocati distrettuali, per la consultazione prevista dalla legge professionale.

Da un lato si chiarisce e si delimita la portata del dovere di corretta informazione da parte degli avvocati, concedendo massima libertà di strumenti agli studi legali per farsi pubblicità on e offline, tenendo fermi i doveri di verità e correttezza; dall’altro viene ribadito il divieto di utilizzare l’informazione per accaparrarsi clienti, in quanto l’informazione non può mai essere finalizzata a tale scopo. Per saperne di più

Valentina Ceccarelli

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