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Ergastolo ostativo

La Corte Costituzionale ha stabilito la parziale incostituzionalità dell’ergastolo ostativo, il c.d. “fine pena mai”, previsto nell’ordinamento penitenziario italiano. L’istituto è regolato dall’articolo 4 bis e prevede che le persone condannate per alcuni reati di particolare gravità, come mafia o terrorismo, non possano essere ammesse ai cosiddetti “benefici penitenziari” né alle misure alternative alla detenzione, a meno che non collaborino con la giustizia.

E, proprio su questo punto, la Corte Costituzionale ha stabilito che è incostituzionale subordinare la concessione di permessi premio esclusivamente a tale collaborazione, specialmente nei casi in cui emergono elementi che scongiurano un loro possibile ritorno alla criminalità organizzata. La sentenza, il cui contenuto è per ora solo stato anticipato da un comunicato dell’Ufficio stampa della Corte, riguarda quindi solo la parte dell’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario che riguarda i permessi premio.

Ma si tratta di una decisione importante, in virtù della quale la presunzione di “pericolosità sociale” del detenuto non collaborante non è più assoluta ma diventa relativa e quindi può essere superata dal magistrato di sorveglianza, la cui valutazione caso per caso deve basarsi sulle informazioni e i pareri di varie autorità. Contro l’ergastolo ostativo si era espressa di recente anche la Corte europea per i diritti umani (CEDU), che aveva invitato l’Italia a rivedere la legge, ritenendola in contraddizione con la Convenzione europea dei diritti umani, che proibisce trattamenti inumani e degradanti. Leggi di più e consulta  il comunicato stampa della Corte

Valentina Ceccarelli

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