Menu

Notizie

Vivere in strada ed essere iscritti a un indirizzo "virtuale" non preclude il diritto di diventare cittadini italiani. È quanto stabilito dal TAR del Lazio con una rilevante sentenza pubblicata il 10 aprile 2026, che ha annullato il diniego della Prefettura di Roma alla richiesta di cittadinanza di un cittadino straniero, in Italia dal 2015 e senza fissa dimora. Il rifiuto dell'amministrazione si basava su un orientamento restrittivo adottato dalla Prefettura a partire dal 2023, secondo cui l'iscrizione anagrafica presso una via fittizia (come la celebre via Modesta Valenti, istituita dal Comune di Roma per dare un domicilio ai senzatetto) veniva considerata inidonea a dimostrare il requisito dei 10 anni di residenza legale e ininterrotta sul territorio.

In linea con i principi giuridici che tutelano l'effettività del domicilio per i senza fissa dimora, i giudici amministrativi hanno smontato l'interpretazione della Prefettura basandosi su tre principi cardine: innanzitutto, è stata ribadita la totale equiparazione legale tra residenza reale e virtuale, sancendo che un'iscrizione anagrafica valida lo è a tutti gli effetti; in secondo luogo, è stata riconosciuta la garanzia di reperibilità delle vie fittizie, che non sono "buchi neri" burocratici, ma strumenti istituzionali che permettono ai senza dimora di esistere per lo Stato, accedere ai servizi essenziali ed essere monitorati. Infine, i giudici hanno chiarito che non vi è alcuna presunzione di elusione: rinnovare regolarmente i documenti garantisce la continuità della residenza; pertanto, a meno che lo Stato non provi un reale rischio per la sicurezza o un intento fraudolento, l'indirizzo virtuale vale come prova legale di permanenza ininterrotta. Il provvedimento della Prefettura è stato annullato e la pratica dovrà essere obbligatoriamente riesaminata, ma la sentenza rappresenta un passo fondamentale per il riconoscimento del diritto di cittadinanza e dell’inclusione a favore di soggetti in condizioni di vulnerabilità. Leggi di più

Valentina Ceccarelli

Iscriviti alla newsletter

Valore non valido

Valore non valido

Valore non valido

Valore non valido

Valore non valido

Valore non valido


Valore non valido

Valore non valido