Il Garante della privacy ha recentemente emanato un provvedimento nei confronti di Società per Azioni Esercizi Aeroportuali SEA in cui ha ordinato a quest’ultima la sospensione dell’utilizzo della specifica soluzione tecnologica adottata per il riconoscimento facciale negli aeroporti (c.d. face boarding), poiché incompatibile con la vigente disciplina europea sulla protezione dei dati personali.
L’Autorità prima di adottare il provvedimento aveva, dal dicembre 2024, informato SEA dell'incompatibilità della specifica soluzione adottata nell’ambito dell’istruttoria tuttora in corso, invitando la stessa società a considerare le diverse soluzioni individuate come compatibili secondo la citata disciplina europea.
Il Garante chiarisce che non si tratta di un divieto generale all’utilizzo del riconoscimento facciale in aeroporto che è consentito ma consentito ma ricorrendo a soluzioni tecnologiche diverse da quella adottata da SEA, idonee a bilanciare le esigenze di semplificazione nelle operazioni di imbarco con quelle di protezione dei dati personali nel rispetto della vigente disciplina europea, con particolare riferimento al trattamento dei dati biometrici, soluzioni indicate dal Comitato europeo per la protezione dei dati.
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