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A seguito dello stato di emergenza conseguente agli eccezionali eventi metereologici che hanno coinvolto parte delle province di Ancona e Pesaro-Urbino, il Capo Dipartimento della Protezione Civile ha adottato, con l’Ordinanza n. 922 del 17 settembre 2022,  anche la sospensione del pagamento delle rate dei mutui.

Nello specifico l’Ordinanza prevede “per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (16 settembre 2023), una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. la sospensione dell’intera rata del mutuo e quella della sola quota capitale. “

Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti, entro 30 giorni dall’entrata in vigore dell’Ordinanza, a dare informazione ai mutuatari, almeno mediante avviso esposto in filiale e pubblicato sul proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi (calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo del 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti) nonché il termine, non inferiore a 30 giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione.

In mancanza di tali informazioni nei termini e contenuti prescritti, sono sospese fino al 16 settembre 2023, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.

Leggi Circolare ABI e Ordinanza Protezione Civile n. 922

Aggiornamento ai consumatori finanziato dal MiSE. Legge 388/2000 - ANNO 2021

Martina Lalli

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