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FAQ

Che cos’è la procedura del risarcimento diretto?
Si tratta di una procedura di risarcimento del danno applicabile ai sinistri stradali verificatisi a partire dal 1 febbraio 2007, che consente al danneggiato di ottenere il risarcimento direttamente dalla propria compagnia di assicurazione.

In quali casi si applica il risarcimento diretto?
Il risarcimento diretto si applica in caso di:

  • collisione (urto) tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la R.C. Auto (anche ciclomotori muniti della targa ai sensi del D.P.R. 6 marzo 2006 n. 153, ovvero con sei caratteri alfanumerici, con esclusione delle macchine agricole come definite dall'art. 57 del Codice della Strada, per le quali invece la procedura verrà applicata a partire dal 1° febbraio 2008);
  • sinistri avvenuti in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano;
  • veicoli a motore coinvolti immatricolati in Italia o Repubblica di San Marino o Città del Vaticano;
  • assenza di coinvolgimento di altri veicoli responsabili.

Pertanto, il risarcimento diretto è escluso nei casi di  assenza di collisione (urto materiale) tra i due veicoli e di responsabilità del sinistro imputabile a veicolo diverso da quelli entrati in collisione.

Quali sono i danni risarcibili? I danni risarcibili sono:

  • danni al veicolo (senza limite di valore e compresi eventuali danni connessi all'utilizzo del veicolo stesso, come, ad esempio, fermo tecnico e/o traino);

  • danni alle cose trasportate del proprietario del veicolo e del conducente (senza limiti di valore);

  • lesioni di lieve entità al conducente (inferiori o pari al 9% di Invalidità Permanente): sono compresi, se spettanti, il danno patrimoniale, il danno biologico temporaneo/permanente ed il danno non patrimoniale.

Cosa fare in caso di incidente stradale?
L'assicurato coinvolto in un incidente (anche quando si ritiene totalmente responsabile o non ha subito danni) deve sempre presentare la denuncia di sinistro al proprio assicuratore e potrà utilizzare il modulo C.A.I. (Constatazione Amichevole di Incidente,c.d. "Modulo Blu"), che - se non disponibile al momento del sinistro - può essere compilato e sottoscritto successivamente.

Entro 3 giorni dall'incidente, il conducente del veicolo coinvolto (o il proprietario se persona diversa) deve effettuare la denuncia di sinistro, mediante: 

  • raccomandata con avviso di ricevimento;

  • consegna a mano presso la propria Agenzia di fiducia;

  • telefax;

  • telegramma;

  • e-mail (a condizione che questa modalità non sia esclusa dal contratto)

Se l'assicurato-danneggiato non si ritiene responsabile del sinistro, in tutto o in parte, dovrà rivolgere la richiesta di risarcimento, unitamente alla denuncia di cui sopra, al proprio assicuratore.

Quali sono i termini per l’offerta di risarcimento?
L'impresa di assicurazione formula una congrua offerta di risarcimento (o comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare un'offerta) entro i seguenti termini:

  • ­30 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni a cose e in presenza di una denuncia di sinistro sottoscritta da entrambi i conducenti coinvolti;

  • ­60 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni a cose e in presenza di una denuncia di sinistro sottoscritta dal solo danneggiato;

  • ­90 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni alla persona. Tale termine viene sospeso nel caso in cui il danneggiato rifiuti gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona.

Se il l'assicurato-danneggiato dichiara di accettare l'offerta, l'impresa assicuratrice provvede al pagamento del danno entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione.
Nel caso in cui l'assicurato comunichi di non accettare l'offerta o non risponda, il pagamento viene effettuato comunque entro lo stesso termine, a titolo di acconto.
In caso di danni alle cose, sarebbe comunque opportuno impiegare il modulo C.A.I., sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro, in modo da dimezzare i termini per l'offerta di risarcimento (da 30 a 60) è perché vi sia la presunzione, per legge, che l'incidente si sia verificato secondo le modalità descritte.

Cosa fare se la compagnia respinge la richiesta di risarcimento diretto?

Se la compagnia assicuratrice respinge la richiesta di risarcimento diretto, non comunica l'offerta o il suo diniego nei termini previsti, oppure non si giunge ad un accordo sull'offerta stessa, l'assicurato potrà esperire azione giudiziale diretta nei soli confronti della propria impresa di assicurazione.
Questa azione è esperibile quando:

  • siano trascorsi 60 giorni (in caso di danni solo ai veicoli)

  • siano trascorsi 90 giorni (in caso di lesioni di lieve entità)


che decorrono dal giorno in cui il danneggiato ha chiesto il risarcimento del danno a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento (inviata per conoscenza all'Impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto).
L' assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio ed estromettere l'altra Impresa di assicurazione, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. 

L'assicurato, inoltre, può ricorrere anche alla procedura di conciliazione ANIA/Associazioni dei Consumatori: una procedura gratuita e non vincolante, mediante la quale, le Associazioni dei Consumatori aderenti possono risolvere i conflitti  relativi i sinistri con danni fino a 15.000 euro.

Se si intende attivare una procedura di conciliazione, o, comunque, per ottenere informazioni e assistenza in caso di problemi con la propria assicurazione, ci si può rivolgere al servizio PiT Servizi

Che cos’è la procedura ordinaria?
È la procedura di risarcimento che si applica ogni qual volta non trovi applicazione la procedura del risarcimento diretto; precisamente riguarda:

  • sinistri non verificatisi in Italia, Repubblica di San Marino,Città del Vaticano;

  • sinistri con assenza di collisione tra due veicoli;

  • sinistri con collisione tra più di due veicoli;

  • sinistri che coinvolgono ciclomotori  che non siano muniti di targa ai sensi del D.P.R. 6 marzo 2006 n. 153, ovvero con sei caratteri alfanumerici;

  • sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero;

  • sinistri con lesioni alla persona del conducente superiori al 9% di Invalidità Permanente.

In tutti questi casi, la denuncia di sinistro deve essere presentata alla propria compagnia di assicurazione e la richiesta di risarcimento del danno deve essere rivolta all'impresa assicuratrice del responsabile ed al responsabile stesso.

Dal ricevimento della richiesta di risarcimento decorrono i termini per la formulazione, da parte della compagnia di assicurazione del responsabile, di una congrua offerta di o della comunicazione dei motivi specifici per i quali non ritiene di fare un'offerta di risarcimento. L'offerta va formulata entro:

  • ­30 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni a cose e in presenza di una denuncia di sinistro sottoscritta da entrambi i conducenti coinvolti;

  • ­60 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni a cose e in presenza di una denuncia di sinistro sottoscritta dal solo danneggiato;

  • ­90 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni alla persona. Tale termine viene interrotto nel caso in cui il danneggiato rifiuti gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona.

Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'impresa assicuratrice provvede al pagamento entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione.
Entro lo stesso termine l'impresa deve provvedere al pagamento anche quando il danneggiato non accetta l'offerta.
Decorsi 30 giorni della comunicazione senza che il danneggiato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l'impresa di assicurazione corrisponde al danneggiato la somma offerta entro i successivi 15 giorni.
Decorsi i termini per la formulazione dell'offerta senza che il danneggiato sia stato soddisfatto nelle sue pretese, il danneggiato medesimo ha titolo per esperire l'azione diretta nei confronti dell'Impresa assicuratrice del responsabile.

Come si risarcisce il danno subito dal passeggero?
I danni subiti dai passeggeri sono gestiti secondo la procedura "terzo trasportato" (prevista dall'art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private).
Il passeggero, quindi, deve inviare la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione del veicolo su cui era trasportato al momento del sinistro.
L'Impresa di assicurazione in questione  risarcisce i danni subiti dal terzo trasportato a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti e nei limiti del massimale minimo di legge.


Ultimo aggiornamento: 01/2011. Per maggiori informazioni: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Redazione Online

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