Il Decreto legislativo n.209 del 2005 “codice delle assicurazioni private” ha istituito il cosiddetto risarcimento diretto.
A partire dal 1 febbraio 2007, se hai subito un incidente con un altro veicolo che ha causato danni alle cose trasportate di tua proprietà, al veicolo e/o lesioni non gravi alla tua persona e non sei responsabile o lo sei solo in parte, ricorda di rivolgerti direttamente al tuo assicuratore che è tenuto a risarcire il tuo danno.
E' però importante capire bene come funziona.
Qui di seguito i casi specifici in cui si può applicare la nuova procedura di risarcimento:
-
l’incidente deve aver coinvolto solo due veicoli, entrambi identificati, regolarmente assicurati ed immatricolati in Italia
-
se uno dei due veicoli (o entrambi) è un ciclomotore, deve essere targato secondo il nuovo regime di targatura (in vigore dal 14 luglio 2006)
-
se sono stati riportati danni fisici, deve trattarsi di danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9% (quindi lievi)
-
la procedura di risarcimento diretto si applica anche se, oltre ai conducenti, sono coinvolte altre persone che hanno subito anche lesioni gravi (con invalidità permanente superiore al 9%).
La richiesta di risarcimento potrà essere consegnata a mano al tuo assicuratore oppure inviata mediante lettera raccomandata a/r o a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica (a meno che quest’ultimo mezzo sia escluso dal tuo contratto).
Vi sono però alcuni casi in cui la disciplina dell’indennizzo diretto non si applica:
-
quando i sinistri avvengono all'estero
-
quando sono rimasti coinvolti più di due veicoli
-
quando il terzo trasportato subisce un danno che supera il massimale previsto dalla legge (euro 774.685,35); in tal caso il risarcimento per la quota che eccede andrà richiesto all'assicuratore del responsabile
-
nei casi di sinistri per i quali interviene il Fondo di Garanzia
Siti utili:
Consap: www.consap.it
Isvap: www.isvap.it
Ania: www.ania.it
Ministero dello sviluppo economico: www.sviluppoeconomico.gov.it
Ultimo aggiornamento: 01/2011. Per maggiori informazioni: