Menu

FAQ

Il Decreto legislativo n.209 del 2005 “codice delle assicurazioni private” ha istituito il cosiddetto risarcimento diretto.

A partire dal 1 febbraio 2007, se hai subito un incidente con un altro veicolo che ha causato danni alle cose trasportate di tua proprietà, al veicolo e/o lesioni non gravi alla tua persona e non sei responsabile o lo sei solo in parte, ricorda di rivolgerti direttamente al tuo assicuratore che è tenuto a risarcire il tuo danno.

E' però importante capire bene come funziona.

Qui di seguito i casi specifici in cui si può applicare la nuova procedura di risarcimento:

  • l’incidente deve aver coinvolto solo due veicoli, entrambi identificati, regolarmente assicurati ed immatricolati in Italia

  • se uno dei due veicoli (o entrambi) è un ciclomotore, deve essere targato secondo il nuovo regime di targatura (in vigore dal 14 luglio 2006)

  • se sono stati riportati danni fisici, deve trattarsi di danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9% (quindi lievi)

  • la procedura di risarcimento diretto si applica anche se, oltre ai conducenti, sono coinvolte altre persone che hanno subito anche lesioni  gravi (con invalidità permanente superiore al 9%).

La richiesta di risarcimento potrà essere consegnata a mano al tuo assicuratore oppure inviata mediante lettera raccomandata a/r o a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica (a meno che quest’ultimo mezzo sia escluso dal tuo contratto).

Vi sono però alcuni casi in cui la disciplina dell’indennizzo diretto non si applica:

  • quando i sinistri avvengono all'estero 

  • quando sono rimasti coinvolti più di due veicoli

  • quando il terzo trasportato subisce un danno che supera il massimale previsto dalla legge (euro 774.685,35); in tal caso il risarcimento per la quota che eccede andrà richiesto all'assicuratore del responsabile

  • nei casi di sinistri per i quali interviene il Fondo di Garanzia

Siti utili:

Consap: www.consap.it

Isvap: www.isvap.it

Ania: www.ania.it

Ministero dello sviluppo economico: www.sviluppoeconomico.gov.it


Ultimo aggiornamento: 01/2011. Per maggiori informazioni: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Redazione Online

Iscriviti alla newsletter

Valore non valido

Valore non valido

Valore non valido

Valore non valido

Valore non valido

Valore non valido


Valore non valido

Valore non valido