Menu

Approfondimenti

La parte che intende agire in giudizio (iniziare una causa) ha l'onere di tentare la mediazione e deve essere informata dal proprio avvocato con un documento sottoscritto dall'assistito. La domanda va indirizzata ad uno degli organismi di mediazione: enti pubblici o privati iscritti al Registro tenuto e vigilato dal Ministero della giustizia. Il procedimento di Mediazione ha inizio con una domanda di mediazione presentata dall'interessato presso un organismo accreditato.

 

Entro 15 giorni dal deposito della domanda, l'Organismo indicato nomina un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti.

Il ruolo del Mediatore durante gli incontri è quello di adoperarsi attraverso specifiche tecniche di mediazione affinchè, le parti raggiungano un accordo amichevole.

Se l'accordo riesce il Mediatore redige il verbale che può essere omologato dal Tribunale diventando titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Se non si raggiunge l'accordo neppure a seguito della proposta eventualmente formulata dal Mediatore, può avviarsi il processo civile.

Se il provvedimento del giudice corrisponde interamente al contenuto della proposta conciliativa, il giudice esclude la ripetizione delle spese della parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, e la condanna al pagamento delle spese processuali della parte soccombente.

L'intero procedimento ha una durata massima di quatto mesi.

Costi e agevolazioni fiscali:

  • Nei casi citati in cui la mediazione è condizione di procedibilità della azione giudiziaria, ricorrendone le condizioni, è prevista l'applicazione del regime del gratuito patrocinio. Fuori da questa ipotesi è prevista una indennità per gli Organismi accreditati secondo "tariffe" stabilite in base a criteri dettati con decreti del Ministero della Giustizia.
  • Tutti gli atti e documenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti da bolli, tasse e diritti di qualsiasi specie e natura.
  • Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, l'imposta è dovuta per eventuale eccedenza.
  • In caso di successo della mediazione, le parti avranno diritto a un credito d'imposta fino a un massimo di 500 euro per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all'organismo di mediazione. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.

Scarica il protocollo di intesa tra Cittadinanzattiva e la Camera arbitrale e di conciliazione sulla mediazione delegata (luglio 2011).

 

(ultimo aggiornamento: gennaio 2012)

Redazione Online

Iscriviti alla newsletter

Valore non valido

Valore non valido

Valore non valido

Valore non valido

Valore non valido

Valore non valido


Valore non valido

Valore non valido