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Approfondimenti

Coloro i quali hanno riportato danni permanenti da vaccinazioni obbligatorie o da infezioni (HIV, HCV, HBV) causate da somministrazione di emoderivati o da trasfusioni, possono intraprendere una causa per il risarcimento del danno subito.

Cos'è il risarcimento

È un emolumento, ma dipende da un atto illecito (doloso o colposo) che ha comportato un danno (biologico, morale, esistenziale e patrimoniale), subito dal soggetto e dai congiunti con lo stesso conviventi.

Alcune novità importanti

La Suprema Corte a Sezioni Unite si è pronunciata con sentenza n. 581 ed ha definitivamente stabilito che si può sostenere la responsabilità del Ministero fin dagli inizi degli anni 70 (HIV, HCV, HBV). Per trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, eseguite dal 1970 in poi, dalla scoperta, cioè, del virus delle patite B, è quindi possibile presentare richiesta di risarcimento del danno. Secondo la Corte, infatti, in tutti i casi (Epatite B, HCV ed HIV) si tratta di un unico evento lesivo: lesione dell'integrità fisica dell'individuo.

La decorrenza dei termini

La Sentenza della Cassazione Sezioni Riunite n. 581 dell'11 gennaio 2008 ha stabilito che il termine di prescrizione per intraprendere un'azione risarcitoria nei confronti del Ministero, per omessa vigilanza sulla "tracciabilità" del sangue, è di 5 anni dalla presentazione della domanda di indennizzo se il danneggiato è in vita; di 10 anni dalla presentazione della domanda di indennizzo, in caso di decesso del danneggiato causato dalla malattia connessa a cause inerenti la patologia.

La motivazione della Corte di Cassazione è che per il Ministero non si configura il reato di epidemia colposa (per la mancanza dell'elemento della volontaria diffusione di germi patogeni), ma quello di lesioni o di omicidio colposo.

Come chiedere il risarcimento

Tutti i cittadini che hanno ricevuto un danno a causa di vaccinazione obbligatoria, trasfusione e somministrazione di emoderivati possono chiedere il risarcimento del danno.

Entro 5 anni dal momento in cui il cittadino ha la consapevolezza che il danno sia dipeso dalle suddette cause e quindi verosimilmente dal momento in cui presenta domanda di indennizzo.

Anche le persone che hanno ottenuto l' indennizzo possono richiedere il risarcimento. In questo caso qualche tribunale nel calcolo del quantum da erogare, tiene conto dell'indennizzo già percepito fino a quel momento, altri giudici, che ritengono cumulabili indennizzo e risarcimento, riconoscono il danno interamente senza diminuirlo in ragione dell'indennizzo percepito.

Cosa fare?

Appena si è avuta consapevolezza della riconducibilità del proprio stato di salute alla trasfusione, somministrazione di emoderivati o vaccinazione, rivolgersi ad un avvocato presentando tutta la documentazione necessaria per istruire la causa. (cartelle cliniche, verbale di CMO qualora già avuto, analisi del sangue, eventuali altri esami strumentali ecc).

Nel caso in cui si fosse intenzionati ad adire le vie legali, Cittadinanzattiva fornisce una prima consulenza (che non è una perizia) medico legale sull'opportunità di intraprendere un'azione risarcitoria. Nel caso in cui si ravvisassero gli elementi per procedere, Cittadinanzattiva può affiancare un legale aderente all'Associazione.

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