Menu

Approfondimenti

liste d attesa copy

La nuova normativa sulle liste d’attesa (“Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, sul Piano Nazionale di Governo delle Liste d'Attesa per il triennio 2019 - 2021, di cui all'articolo 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”) ha apportato dei cambiamenti in materia? Il Ministero ha disposto delle modifiche importanti, a proposito di liste d’attesa: sul numero di prestazioni garantite e monitorate, sui tempi massimi di erogazione, sul ruolo delle strutture che hanno il paziente in carico, oltre che sulle tecnologie messe a disposizione dei cittadini per usufruire dei servizi di prenotazione di visite, esami e ricoveri.

 Cosa prevede il piano di governo delle liste d’attesa:

- Fissa tempi massimi d’attesa per tutte le prestazioni ambulatoriali e di  ricovero, mentre il precedente Piano fissava tempi massimi di attesa solo per  52 prestazioni;

- Rende obbligatorio l’uso sistematico delle classi di priorità U, B, D, P;

I tempi massimi riguardano i primi accessi:
primo contatto del cittadino con il SSN per un dato problema clinico ossia prima  visita o primo esame di diagnostica strumentale, visita o prestazione di  approfondimento erogati da specialista diverso dal primo osservatore e nel caso di paziente cronico, si considera primo accesso la visita o l’esame strumentale  necessari in seguito ad un peggioramento del quadro clinico

- Individua l’elenco delle prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative  di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera soggette ai  monitoraggi;

Leggi le nostre FAQ e scarica il leaflet informativo.

Redazione Online

Iscriviti alla newsletter

Valore non valido

Valore non valido

Valore non valido

Valore non valido

Valore non valido

Valore non valido


Valore non valido

Valore non valido