Il Decreto sviluppo (Dl. n. 83/12) all’art. 55 contiene le modifiche alla legge Pinto, legge prevista nel nostro ordinamento per riconoscere un indennizzo a favore delle vittime delle lungaggini processuali. Questo il “processo tipo”: 3 anni per il primo grado, 2 per il secondo ed 1 per il giudizio di fronte alla Cassazione. Al di sotto di questi limiti nessuna richiesta di risarcimento potrà essere soddisfatta. Approfondisci. Leggi il testo del Decreto sviluppo relativo alla Legge Pinto