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Davanti al Giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente, senza obbligo di assistenza legale, nelle cause il cui valore non supera i 1.100 euro. È questa una delle novità contenute nel Dl. n. 212 del 2011 (convertito con Legge 17 febbraio 2012, n. 10) recante "Disposizioni urgenti per l'efficienza della giustizia civile”: il precedente limite era di 516,46 euro. Approfondisci

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