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FAQ

Parliamo della cd. Legge Pinto (L. n.89/2001 "Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile". A chi si applica la "legge Pinto"?
La "Legge Pinto" si applica a chiunque abbia "subìto un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione ". (Capo II, art.2, comma 1)

Quando può ritenersi "ragionevole" la durata di un processo?
In generale, la durata ragionevole del processo in primo grado è stata fissata dai giudici italiani, sulla scorta della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ora in quattro ora in tre anni, salva sempre la valutazione del caso concreto. Per il secondo grado la ragionevole durata è stata indicata in due anni ed in un anno per i gradi successivi. Per la Cassazione, la durata "ragionevole" è di un anno.

La Corte Europea sul punto ha sempre dichiarato irricevibili i ricorsi presentati nei confronti di processi di durata inferiore ai tre anni.

In alcune ipotesi particolari, in cui l'oggetto del contendere richieda una celerità maggiore (ad es. giudizi riguardanti l'affidamento o l'adozione dei minori, o le cause di lavoro, pensionistiche o fallimentari) i termini di ragionevole di durata dei processi sono stati fissati dalla Corte Europea entro i due anni e sette mesi.

Se il processo è stato chiuso con una transazione può applicarsi la legge?
Sì. Il risarcimento può essere chiesto anche se il giudizio è terminato con una transazione (Cass. 8716/06, Cass. 11.03.05 n. 5398).

Se il processo è ancora pendente può applicarsi la legge?
Il risarcimento può richiedersi anche a processo ancora pendente. In questo caso verrà fatta una prima liquidazione e, se il processo poi non terminerà entro un tempo ragionevole, potrà presentarsi un secondo ricorso per l'ulteriore "segmento" temporale di irragionevole durata, che darà luogo ad una seconda ed ulteriore liquidazione.

Quali sono le modalità e i termini di presentazione della domanda per ottenere un'equa riparazione?
La domanda si propone con ricorso alla Corte di Appello competente (individuata secondo criteri precisati nella legge in esame), sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della Giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell'Economia e delle Finanze. La Corte pronuncia entro quattro mesi dal deposito del ricorso, con decreto impugnabile per Cassazione. Tuttavia tale termine non sempre è rispettato nella pratica giudiziaria anche a causa del crescente numero di ricorsi. Il decreto pronunziato dalla Corte di appello è immediatamente esecutivo. (Art. 3 L. 89/2001).

Quali sono le condizioni per proporre la domanda?
La domanda di riparazione può essere proposta durante la pendenza del giudizio nel cui ambito la violazione si assume verificata, ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è divenuta definitiva (è passata in giudicato).

A quanto ammonta la riparazione?
Solitamente, la riparazione consiste in 1.000-2.000 euro per ogni anno di durata eccessiva del processo. L'ammontare effettivo del risarcimento concesso dipende dalla materia del procedimento e dalla sede territoriale della Corte: di solito vengono liquidati risarcimenti più alti per questioni in materia di famiglia o status della persona e per procedimenti penali o pensionistici, nei quali casi di solito si raggiungono anche i 2.000euro/anno, meno per altre questioni.

Quali sono i costi del procedimento?
Il procedimento non è soggetto a contributo unificato, ma il decreto che viene emesso al termine è soggetto a imposta di registro e quindi a registrazione (circolare Agenzia delle Entrate 23.3.2004 n. 13/E), che verrà tuttavia corrisposta solo in caso di mancato accoglimento del ricorso. Nel caso in cui l'Amministrazione sia condannata, verrà corrisposta da quest'ultima.

Quali documenti sono necessari?
Se il procedimento è già terminato, è necessario depositare copia della sentenza, eventualmente con attestazione del passaggio in giudicato. Se il procedimento è invece ancora pendente, va depositato il certificato di pendenza della lite. Questi documenti, uno in alternativa all'altro, servono alla Corte d'Appello per verificare che il ricorso sia stato presentato nei termini corretti, cioè sia tempestivo.

Qual è la durata media dei processi civili in Italia?
Nel nostro Paese la durata media dei processi civili ammonta a circa tre anni; in ragione di questo record negativo, l'Italia è collocata al 157° posto su 183 nazioni nella graduatoria annuale della Banca Mondiale e rappresenta, al contempo, il fanalino di coda dei paesi dell'OCSE. L'Italia possiede infatti il primato italiano per i tempi più lunghi delle cause civili ed i costi più elevati.

Sulla stessa lunghezza d'onda, nel contesto europeo, sia la Commissione Europea sia il Consiglio hanno evidenziato la necessità che l'Italia adotti misure volte a ridurre la durata delle procedure di applicazione del diritto contrattuale, la cui eccessiva lunghezza rappresenta uno dei profili di debolezza del nostro contesto imprenditoriale1.

Analogamente, la Banca d'Italia ha prodotto negli ultimi anni numerosi studi a riguardo, in quanto l'inefficienza della giustizia civile, quale "pilastro tra le istituzioni di un'economia di mercato" mette seriamente in discussione "diritti di proprietà, contratti, promozione della concorrenza".

A quanto ammonta la mole del contenzioso in Italia?
Secondo il Rapporto 2010 della Cepei, la Commissione che monitora l'efficienza della giustizia di 47 paesi europei, nel nostro Paese vengono annualmente avviate 4.809 cause civili ogni 100.000 abitanti, a fronte delle 3.961 del Regno Unito, delle 2.672 della Francia e delle 2.345 della Germania.

Tra fascicoli nuovi e processi pendenti, l'arretrato prosegue inesorabilmente ad accumularsi, con il risultato che in Italia, secondo le stime della Cepei, sono 533 i giorni di attesa per la pronuncia di una sentenza di primo grado.

I dati generali trovano conferma nelle segnalazioni dei cittadini in merito ai tempi dei procedimenti civili, registrate dal PiT Giustizia di Cittadinanzattiva. In particolare, nel corso dell'ultimo anno di attività, le segnalazioni sulle cause civili la cui durata oscilla tra uno e cinque anni di pendenza, che nel 2009 coprivano il 36% del totale, sono aumentate di ben 24 punti percentuali, arrivando al 50% nel 2010.

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1Raccomandazioni per l'Italia in adempimento della Strategia Europea 2020

(ultimo aggiornamento: gennaio 2012)

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