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FAQ

1) E’ possibile recarsi in Europa per cure sanitarie?
E’ possibile recarsi in Europa solo per prestazioni di altissima specializzazione  che non siano ottenibili in Italia tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico.  Per recarsi in un Paese dell’Unione Europea  è comunque  necessaria un’autorizzazione preventiva d parte della propria ASL.

2) Quali sono le prestazioni autorizzate?
Possono essere autorizzate le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione (comprese eventuali protesi ed endoprotesi) che richiedano specifiche professionalità del personale o attrezzature ad avanzata tecnologia e che non siano ottenibili tempestivamente o adeguatamente presso i presidi e i servizi pubblici o convenzionati con il servizio sanitario (Art. 3 della Legge 595/1985). 

3) Quando una prestazione è considerata non ottenibile tempestivamente?
E’ considerata prestazione non ottenibile tempestivamente, la prestazione per la quale le strutture pubbliche o convenzionate con il SSN richiedono un periodo di attesa incompatibile con le esigenze di cura del cittadino. Quando la prestazione, cioè, deve essere assicurata nell’ immediatezza senza compromettere lo stato di salute dell’assistito o senza che ne venga preclusa la possibilità dell’intervento.

4) Quando la prestazione è da considerarsi non ottenibile in forma adeguata?
E’ considerata prestazione non ottenibile in forma adeguata alla particolarità del caso clinico, la prestazione che richiede specifiche professionalità e procedure tecniche nuove; attrezzature altamente specializzate non presenti nelle strutture pubbliche o convenzionate del servizio sanitario italiano.

5) Come chiedere l’autorizzazione?
Le procedure per chiedere l’autorizzazione al trasferimento per cure sono le seguenti:

  •  l’interessato, o chi per esso, deve presentare domanda all’Azienda sanitaria locale di appartenenza corredata dalla proposta di un medico specialista nonché dall’ulteriore documentazione eventualmente prescritta da disposizioni regionali;
  • la proposta del medico specialista deve essere adeguatamente motivata in ordine all’impossibilità di fruire delle prestazioni in Italia tempestivamente o in forma adeguata al caso clinico. La proposta, per essere valida, non deve essere rilasciataesclusivamente da un medico specialista pubblico, ma anche da un medico specialista privato;

Attenzione! E’ preferibile che il certificato sia rilasciato da struttura pubblica!

  • l’istanza o la proposta del medico deve contenere l’indicazione della struttura estera prescelta per la prestazione;
  • l’Azienda sanitaria locale provvede, secondo modalità stabilite dalla Regione, la trasmissione della domanda e della documentazione al Centro di Riferimento Regionale territorialmente competente;
  • il Centro di Riferimento, valutata la sussistenza dei presupposti sanitari per usufruire delle prestazioni richieste presso la struttura estera, comunica all’Azienda sanitaria locale competente il proprio parere motivato in ordine all’autorizzazione richiesta;
  • l’Azienda sanitaria locale, acquisito il parere del Centro, provvede o meno al rilascio dell’autorizzazione dandone comunicazione all’interessato ed al Centro predetto. Se l’Azienda sanitaria locale è di parere diverso dal Centro, tale parere deve essere adeguatamente motivato;
  • in caso di accoglimento della domanda, la ASL rilascia:
    • apposita autorizzazione scritta, se la prestazione richiesta è per uno Stato non convenzionato;
    • un formulario E 112;
    • un altro formulario analogo (se si tratta di uno Stato convenzionato).

 6) Cosa sono i Centri Regionali di Riferimento?I Centri di Riferimento sono presidi costituiti dalle Regioni che hanno il compito di assicurare unità di indirizzi e omogeneità di comportamento in tutto il territorio nazionale.
I Centri d riferimento sono composti da un’ equipe specializzata in un determinato ambito sanitario ed hanno il compito di stabilire la sussistenza dei requisiti che legittimino la concessione di autorizzazione all’estero.

7) Cosa fare nel caso in cui la richiesta non venisse accettata?
Appena arriva la lettera della ASL con la comunicazione di rifiuto dell’autorizzazione e si ritiene di doversi opporre, è consigliabile:

  • controllare che ci sia la motivazione del rifiuto, in quanto è obbligatoria (Legge 241/90 e Carta dei servizi);
  • verificare che i centri italiani indicati dal Centro di Riferimento, siano effettivamente in grado di effettuare la prestazione;

E’ possibile quindi opporsi in via amministrativa entro 15 giorni (ricorso amministrativo al Direttore Generale della ASL ed al Centro di riferimento),  allegando ulteriore documentazione.Se a il ricorso amministrativo viene rigettato, è possibile:

  • entro 60 giorni dal momento in cui si riceve il rifiuto (il primo o il secondo – cioè relativo al ricorso amministrativo), è rivolgersi al TAR attraverso un ricorso che deve essere necessariamente redatto da un avvocato;
  • procedere con una richiesta di rimborso al giudice ordinario, se la procedura è stata instaurata dopo aver effettuato la prestazione fuori dall’Italia e quindi dopo aver sostenuto le spese.

8) Come si procede per il pagamento delle spese sanitarie?
L’assistenza sanitaria presso centri di altissima specializzazione all’estero nei confronti dei cittadini autorizzati, può essere erogata, secondo quanto stabilito dalla normativa regionale e nazionale, attraverso modalità di assistenza diretta o indiretta.

9) Cosa si intende per assistenza diretta?
I costi delle prestazioni che si andranno ad effettuare saranno direttamente garantiti dallo Stato Italiano. Il cittadino sarà tenuto a versare soltanto la quota relativa ad eventuali ticket richiesti dallo Stato fornitore del servizio.
Nei casi di assistenza diretta il cittadino italiano, autorizzato al trasferimento per cure, ha diritto alle prestazioni autorizzate con le stesse modalità e limiti previsti dalle istituzioni estere per i propri assistiti (ticket, onorari per medici ecc.).Restano a carico dell’assistito le spese sostenute per:

  • onorari corrisposti ai sanitari che abbiano svolto la propria opera in regime libero-professionale anche se in costanza di ricovero nella struttura per la quale è stato autorizzato il trasferimento;
  • ticket previsti dalla legislazione locale;
  • spese per il viaggio, anche se in autoambulanza, e per l’accompagnatore;
  • spese di soggiorno in attesa di ricovero;
  • spese di comfort alberghiero.

Attenzione! Per le spese non strettamente sanitarie ogni Regione può stabilire le condizioni e la percentuale di rimborso che il cittadino può ottenere. E’ quindi consigliabile conservare fatture, quietanze o titoli equipollenti, che comprovino l'avvenuto pagamento ed informarsi presso la propria ASL di appartenenza.10) Cosa si intende per assistenza indiretta?
Con l’assistenza indiretta, il costo delle prestazioni sanitarie a cui è stato sottoposto il cittadino, viene anticipato dal cittadino stesso che poi verrà rimborsato dalla propria ASL di appartenenza di circa l’80% delle spese sostenute.
Anche in questo caso è necessario documentare le spese, presentando alla ASL fatture, quietanze o titoli equipollenti.

11) Cosa è rimborsabile con l’assistenza indiretta?

  • spese mediche eseguite in ospedali pubblici o comunque non a fini di lucro, le cui tariffe siano approvate o controllate dalle autorità sanitarie competenti, nella misura dell’80%.
  • Sono considerate spese mediche quelle riferite alle sole prestazioni sanitarie: onorari professionali, degenza, diagnostica strumentale e di laboratorio, farmaci, protesi ed endoprotesi,….; sono escluse in caso di ricovero ospedaliero le spese di comfort alberghiero non comprese nella retta di degenza.
  • spese per prestazioni sanitarie in libera professione (cioè eseguite presso privati), possono essere rimborsate nella misura del 40%.
  • spese di viaggio per il paziente, nella misura dell'80% del costo del viaggio in treno o in nave, in seconda classe, secondo le modalità autorizzate dal Centro Regionale di Riferimento.
  • spese di viaggio per l'accompagnatore, solo se la sua presenza è stata preventivamente autorizzata dal centro di riferimento – solitamente per minori di 18 anni o handicap grave (Legge 104/92 art. 3 comma 3) - stessa percentuale del paziente.
  • Il costo del biglietto aereo è rimborsato solo se autorizzato dal Centro.
  • spese alberghiere soloper i cittadini con handicap grave (Legge 104/92 art. 3 comma 3) ed accompagnatore.
      • In questo caso, qualora non sia prevista l'ospedalizzazione per tutta la durata dei trattamenti sanitari autorizzati, le spese per il soggiorno dell'assistito e del suo accompagnatore sono equiparate a tutti gli effetti alla degenza ospedaliera. Il rimborso sarà del 100% o dell'80%, a seconda del reddito del paziente.
      • E’ possibile inoltre che la ASL conceda acconti, ovviamente prima della partenza, nella misura del 70% o del 90% della spesa presumibile.

Attenzione! Per tutti gli altri cittadini le spese alberghiere per la permanenza dell'accompagnatore e del paziente non sono rimborsabili, se non esiste apposita disciplina regionale.Casi in cui è ammessa la richiesta tardivaSecondo il DM 13 maggio 1993, si prescinde dalla preventiva autorizzazione solo per le prestazioni di comprovata eccezionale gravità e urgenza, ivi comprese quelle usufruite dai cittadini che si trovino già all’estero.

In tal caso la ASL può, su richiesta dell’interessato o della istituzione estera, rilasciare a posteriori il modello E112, oppure procedere al rientro dell’assistito in Italia al rimborso delle spese sostenute, previa valutazione della sussistenza dei presupposti da parte del centro di riferimento.

La domanda di rimborso, con la documentazione allegata, deve essere presentata alla ASL competente entro tre mesi dalla effettuazione della relativa spesa, altrimenti si perde il diritto al rimborso.

Per quanto riguarda i trapianti viene esplicitamente ammessa la deroga in due casi:

l’improvvisa chiamata da parte della struttura estera dell’assistito che è in lista nazionale trapianti da oltre 180 giorni;

l’imprevisto ricovero per l’intervento dell’assistito che, in lista nazionale trapianti, si trova già all’estero per accertamenti, tipizzazione, ecc.

Redazione Online

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