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FAQ

Qual è la procedura di ingresso nel territorio italiano? Come si richiede un visto di ingresso? Quali sono i tempi di rilascio?
L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero extracomunitario in possesso del visto d'ingresso e dei requisiti specifici richiesti per ogni tipologia di visto.

 

Il visto d'ingresso è rilasciato dalle autorità diplomatiche italiane all'estero e può essere richiesto per i seguenti motivi:

N.B.: Il visto per motivi di lavoro è rilasciato per lavoro subordinato, autonomo o stagionale, nell'ambito delle quote previste annualmente dal cosiddetto decreto flussi.

Per richiedere questo tipo di visto, è necessario il rilascio di un nulla osta al lavoro.


LAVORO SUBORDINATO

Il datore di lavoro che intende assumere un lavoratore extraUE dovrà presentare richiesta di nulla osta, da inviare esclusivamente per via telematica, tramite il sito del Ministero dell'Interno.

La domanda di nulla osta rientrerà in una graduatoria, determinata sulla base del giorno e dell'ora di invio.

Entro 40 giorni, il datore di lavoro dovrà essere convocato per il rilascio del nulla osta e per la sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura.

Ottenuto il nulla osta, il lavoratore straniero potrà recarsi presso la rappresentanza diplomatica italiana nel paese di residenza e richiedere il visto di ingresso in Italia.


LAVORO AUTONOMO

Il lavoratore extraUE deve dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo superiore minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria oppure di una garanzia da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.

La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti e previa acquisizione dei nulla osta del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno e del Ministero eventualmente competente in relazione all' attivita' che lo straniero intende svolgere in Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con l'espressa indicazione dell'attivita' cui il visto si riferisce, nei limiti numerici stabiliti dalle quote.

Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o rifiutato entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda e deve essere utilizzato entro 180 giorni dalla data del rilascio.


RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

E' possibile richiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

a) coniuge non legalmente separato e di eta' non inferiore ai diciotto anni;

b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;

c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;

d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.

Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare:

  • di disporre di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica; nel caso di un figlio di eta' inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, è necessario il consenso del proprietario dell'alloggio;

  • di disporre di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio di tale importo se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo se si chiede il ricongiungimento di quattro o piu' familiari. Per la determinazione del reddito si considera anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

    La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della prescritta documentazione, e' presentata alla questura del luogo di residenza del richiedente.

Trascorsi 90 giorni dalla richiesta del nulla osta, è possibile ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dalla questura, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.


Come posso ottenere il visto di ingresso?

Il visto di ingresso va richiesto presso le sedi diplomatiche o consolari italiane presenti nello Stato di origine o residenza. Nella richiesta di visto vanno indicati:

  • i propri dati personali (nome, cognome, data di nascita, residenza, cittadinanza) e quelli dei propri familiari al seguito;
  • il motivo e la durata del soggiorno;

  • gli estremi del passaporto o di un documento equipollente;

  • le indicazioni relative al mezzo di trasporto da utilizzare per il viaggio;

  • le prove della disponibilità di risorse economiche sufficienti per il viaggio di andata e ritorno nel proprio paese (tali prove non sono richieste per il rilascio dei visti per lavoro);

  • le prove della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per il soggiorno;

  • le condizioni di alloggio;

  • la documentazione specificamente richiesta per il tipo di visto che si richiede.

Inoltre, per il rilascio dei visti di soggiorno per i familiari al seguito, è necessario presentare:

  • i certificati di attestazione della parentela, di matrimonio, di minore età o di inabilità al lavoro e di convivenza, rilasciati dall'autorità competente nel paese di provenienza o stabile residenza;

  • il nulla osta della Questura di riferimento che certifichi la disponibilità di un alloggio e dei mezzi di sussistenza.

Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, le autorità diplomatiche italiane devono provvedere, rilasciando o rifiutando il visto.

Il visto per lavoro subordinato va rilasciato entro 30 giorni, entro 120 giorni per lavoro autonomo.

Il rifiuto del visto è comunicato all'interessato con provvedimento scritto e tradotto in una lingua a lui comprensibile, senza obbligo di motivazione da parte dell'autorità consolare.


Per fare ingresso in Italia, quali documenti devo avere?

Ottenuto il visto di ingresso è possibile presentarsi ai valichi di frontiera, con i seguenti documenti:

  • passaporto valido o documento equipollente;

  • visto di ingresso;

  • documentazione idonea a dimostrare la disponibilità di sufficienti mezzi di sussistenza;

  • documentazione idonea a dimostrare la disponibilità di mezzi sufficienti per il viaggio di andata e di rientro nel paese di provenienza;

  • documentazione idonea a dimostrare i motivi e le condizioni del soggiorno.


Come si ottiene il permesso di soggiorno?

Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia va presentata la richiesta di permesso di soggiorno, salvo che per i soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto, per i soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.

Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato e quello per ricongiungimento familiare va richiesto allo Sportello Unico per l'immigrazione presso la Prefettura; negli altri casi la richiesta va rivolta alla Questura della Provincia.

Entro 20 giorni dalla richiesta, la Pubblica Amministrazione deve provvedere sulla domanda.

Il termine è di 90 giorni in caso di richiesta di permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo.

Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro (subordinato, autonomo o stagionale) ha durata corrispondente a quella prevista dal contratto di soggiorno.

La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto d'ingresso, e comunque non superiore a:

  • nove mesi per lavoro stagionale;

  • un anno per studio e formazione;

  • un anno per lavoro subordinato a tempo determinato e per lavoro autonomo;

  • due anni per lavoro subordinato a tempo indeterminato;

  • due anni per ricongiungimento familiare

Il soggiorno per visite, affari e turismo non può superare i tre mesi.

Il permesso CE per soggiornanti di lungo periodo è a tempo indeterminato.


Come si rinnova il permesso di soggiorno?

Il permesso di soggiorno può essere rinnovato su richiesta del titolare e per una durata non superiore a quella iniziale, se permangono le condizioni che hanno consentito il primo rilascio.

L'istanza di rinnovo deve essere presentata, almeno 30 giorni prima della scadenza, presso la Questura di residenza del richiedente. Il termine è elevato a 60 giorni in caso di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato, e a 90 giorni per lavoro subordinato a tempo indeterminato.

N.B.: Questi termini non sono perentori. Infatti, il cittadino extraUE non può essere espulso se ha rinnovato il permesso di soggiorno entro 60 giorni dalla scadenza.

Eccezionalmente, è possibile rinnovare il permesso oltre i 60 giorni dalla scadenza, se si dimostra che il mancato rinnovo nei termini di legge è dipeso da gravi motivi.

La domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato va effettuata con apposito kit postale. Il kit postale è reperibile presso gli uffici postali abilitati al servizio (Sportello Amico).

Il kit contiene due moduli: 1 e 2; nel primo vanno inserite le generalità del richiedete ed i familiari a carico; nel secondo vanno inseriti i dati che riguardano l'attività lavorativa.

Per il rinnovo del permesso per lavoro subordinato è fondamentale allegare al kit il contratto di soggiorno (modello Q), che il datore di lavoro deve stipulare col lavoratore extraUE.

Il modello Q va compilato in triplice copia, una delle quali va inviata, entro 5 giorni dall'assunzione, allo Sportello Unico per l'Immigrazione, mediante raccomandata A/R.

Al kit postale, quindi, va allegata copia del modello Q inviato allo Sportello Unico e la ricevuta di ritorno della raccomandata attestante l'avvenuta ricezione da parte del Sportello Unico.

In seguito all'invio del Kit, è possibile controllare lo stato della pratica sul sito www.portaleimmigrazione.it , inserendo la password e l'ID indicati nella assicurata postale. E' possibile, inoltre, contattare i seguenti numeri telefonici: 800 309 309 o 848 855 888.


E' possibile lavorare in fase di rinnovo del permesso di soggiorno?

Nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno, il cittadino ertaUE, in possesso della ricevuta di richiesta del rinnovo, può proseguire il rapporto di lavoro già in corso.

La possibilità, invece, di iniziare un nuovo rapporto di lavoro in fase di rinnovo del permesso, non è esclusa dalla legge, ma di fatto questo diritto è riconosciuto esplicitamente solo in alcune province, come quella di Torino dove è stato stipulato nel dicembre del 2004 un protocollo d'intesa tra la Prefettura e gli uffici competenti.


Come si converte il permesso di soggiorno?

Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero, anche senza conversione, per il periodo di validità dello stesso. Al momento della richiesta di rinnovo del permesso, sarà però necessario richiedere la conversione del permesso di soggiorno in altra tipologia di permesso, sulla base dell'attività che effettivamente si svolge.

  1. Il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non stagionale consente allo straniero l'esercizio di lavoro autonomo, previa presentazione dei titoli abilitativi e delle autorizzazioni eventualmente prescritte ed in presenza delle condizioni previste dalla legge per l'esercizio del lavoro autonomo, nonché l'esercizio di attività lavorativa in qualità di socio lavoratore di cooperative.

  2. Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo consente allo straniero di svolgere lavoro subordinato, per il periodo di validità dello stesso, se lo stesso è iscritto presso il Centro per l'Impiego, o previe comunicazioni del datore di lavoro alle autorità competenti (Centro per l'Impiego, Inps, Inail, ecc.).

Il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore, per motivi umanitari oppure rilasciato ai sensi dell'art. 32 commi 1 bis e 1 ter del Testo Unico Immigrazione (minori affidati al compimento della maggiore eta'), consente l'esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo secondo le condizioni previsti dalla legge per l'esercizio di tali attività. Il permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato al minore può essere convertito, al raggiungimento della maggiore età, in permesso di soggiorno per motivi di studio o di accesso al lavoro.

Il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato, autonomo e per motivi familiari può essere convertito in permesso di soggiorno per residenza elettiva ex art. 11 D.P.R. 334/2004.

Permesso per motivi di studio Il permesso per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validità dello stesso, l'esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, con il limite annuale di 1.040 ore.

Tale permesso può essere convertito in quello per lavoro, rientrando nelle quote previste dal decreto di programmazione annuale dei flussi di ingresso e dimostrando il possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività lavorativa.

Le domande di conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro subordinato vanno presentate allo Sportello Unico, inviando domanda di verifica della sussistenza di quote per lavoro subordinato (Mod. V) ed allegando il contratto di soggiorno sottoscritto datore di lavoro (Mod. Q).

Lo straniero che ha conseguito il diploma di laurea o di laurea specialistica in Italia può convertire il permesso per motivi di studio al di fuori delle quote.

Lo straniero in possesso di un permesso di soggiorno per studio o formazione professionale che, al raggiungimento della maggiore età o dopo il conseguimento in Italia del diploma di laurea o di laurea specialistica, intende richiedere la conversione di tale titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, inoltra allo Sportello Unico competente, per raccomandata, la richiesta di convocazione presso lo Sportello medesimo per la stipula del contratto di soggiorno (Mod. Q) allegando il contratto stesso già sottoscritto dal datore di lavoro.

Negli stessi casi, per richiedere la conversione del permesso di soggiorno da studio in lavoro autonomo, lo straniero che ha raggiunto la maggiore età o che ha conseguito la laurea in Italia, deve presentare la richiesta di certificazione attestante il possesso dei requisiti per lavoro autonomo ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Testo Unico Immigrazione allo Sportello Unico competente.

Questa richiesta di conversione avviene al di fuori delle quote annuali; il numero dei permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione convertiti in permessi di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo viene però sottratto dalle quote di ingresso definite nei decreti flussi dell'anno successivo.

Infine, lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno per studio o per formazione professionale in corso di validità, che intende richiedere la conversione di tale titolo in permesso di soggiorno per lavoro autonomo, invia allo Sportello Unico competente la domanda di conversione (Modello Z).

Lo Sportello invia la richiesta alla Direzione Provinciale del Lavoro, che verifica la disponibilità delle quote di ingresso per lavoro autonomo.


Come si ottiene il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo?

Questo tipo permesso di soggiorno è a tempo indeterminato e può essere richiesto da chi possiede un permesso di soggiorno da almeno 5 anni.

Per ottenere il permesso CE anche per i familiari è necessario avere un reddito sufficiente alla composizione del nucleo familiare. Nel caso di due o più figli, di età inferiore ai 14 anni, il reddito minimo deve essere pari al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. E' necessario, inoltre, disporre di un alloggio idoneo se la domanda è presentata anche per i familiari e produrre la relativa certificazione.

Per ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è inoltre necessario superare un test di conoscenza della lingua italiana, presso i CTP (centri territoriali permanenti) individuati dalle Prefetture di concerto con gli Uffici scolastici Regionali.

Dal 9 dicembre 2010 è in funzione il sistema informatico di gestione delle domande per la partecipazione al test. A tal fine è previsto che l'interessato inoltri apposita domanda, esclusivamente per via telematica, collegandosi al sito www.testitaliano.interno.it

Entro 60 giorni dalla richiesta saranno indicate, con lettera raccomandata, luogo, giorno e ora dell'esame.


N.B.:
In alternativa, è possibile ottenere l'attestazione (A2) di conoscenza della lingua italiana senza sostenere l'esame presso un CTP, frequentando uno dei corsi gratuiti tenuti dalle associazioni aderenti alla rete "scuole migranti". Per info: www.piuculture.it

Sono esclusi dall'obbligo di sostenere il test i figli minori di anni 14, anche nati fuori dal matrimonio, propri e del coniuge.

Inoltre, non è necessario sostenere il test della lingua italiana, se si è in possesso di:

  • attestati o titoli che certifichino la conoscenza della lingua italiana ad un livello non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa, rilasciato dagli enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli Affari Esteri e da quello dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca: Università degli Studi Roma Tre, Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena e Società Dante Alighieri;

  • titoli di studio o titoli professionali (diploma di scuola secondaria italiana di primo o secondo grado, oppure certificati di frequenza relativi a corsi universitari, master o dottorati);

  • riconoscimento del livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2;

  • attestazione che l'ingresso in Italia è avvenuto ai sensi dell'art. 27, co. 1 lett. a), c), d), q) del decreto legislativo 286/98 e successive modificazioni;

  • certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, nella quale sia dichiarato che lo straniero è affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o handicap.


Permesso di soggiorno: quanto mi costa?

Dal 30 gennaio 2012, chi intende richiedere o rinnovare il permesso di soggiorno dovrà versare un contributo di importo compreso tra 80 e 200 euro, ai sensi del decreto del Ministero dell'Economia e Finanza e del Ministero dell'Interno del 6 ottobre 2011.

Il pagamento di tale "tassa" è stata introdotto con il cosiddetto "pacchetto sicurezza" (94/2009).

L'importo del contributo è calcolato in base della durata del permesso di soggiorno:

  • 80,00 euro per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;
  • 100,00 euro per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;
  • 200,00 euro per il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo e per il permesso di soggiorno rilasciato ai dirigenti e al personale altamente specializzato facente parte di società operanti in Italia ex art. 27, comma 1, lett. a), del Testo Unico Immigrazione.

Sono esenti dal pagamento: i minori, compresi quelli arrivati con un ricongiungimento familiare, gli stranieri che fanno ingresso per cure mediche e i loro accompagnatori, i rifugiati, i titolari di permesso per protezione sussidiaria o motivi umanitari, i richiedenti protezione internazionale e chi chiede la conversione oppure un semplice aggiornamento di permesso di soggiorno in corso di validità.

La somma, unitamente ai 27,50 euro da versare per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico, dovrà essere versata sul conto corrente n. 67422402, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, con causale "importo per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico".


Che cosa è l'accordo di integrazione?

Il 10 marzo 2012 è entrato in vigore il regolamento, adottato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 179 del 14 settembre 2011, che stabilisce i criteri le modalità per la sottoscrizione del cosiddetto accordo di integrazione (previsto dall'art. 4 bis del 'Testo Unico Immigrazione).

Si tratta di un accordo fra lo Stato italiano ed il cittadino straniero di età superiore ai sedici anni che entra in Italia per la prima volta. Si stipula presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura o presso la Questura competente, contestualmente alla richiesta di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno.

Il regolamento stabilisce l'articolazione per crediti, le modalità delle verifiche, in quali casi non sarà obbligatoria la sottoscrizione dell'accordo ed istituisce un'anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione.

Al momento della stipula, allo straniero sono assegnati sedici crediti ed entro due anni si dovranno maturare almeno 30 crediti per poter rimanere sul territorio italiano.

Tali crediti potranno essere maturati con l'acquisizione di determinate conoscenze (lingua italiana, cultura civica e vita civile in Italia) e lo svolgimento di determinate attività (percorsi di istruzione e formazione professionale, titoli di studio, iscrizione al servizio sanitario nazionale, stipula di un contratto di locazione o di acquisto di una abitazione ecc).

Per confermare i crediti acquisiti sarà prevista la frequentazione di una sessione di formazione civica e di informazione da sostenere gratuitamente presso gli Sportelli Unici per l'immigrazione delle Prefetture.

I crediti, inoltre, potranno essere anche decurtati in alcuni casi, ad es. in conseguenza della commissione di reati.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.interno.it , dove è possibile scaricare una brochure informativa.


FAQ realizzate nell'ambito del progetto "La tutela dei consumatori immigrati", curato da Cittadinanzattiva con il contributo della Fondazione ANIA.


(ultimo aggiornamento: marzo 2012)

Laura Liberto

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