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accoglienza immigrati

Il 27 novembre 2018 la Camera ha approvato il Ddl n. 840/2018, il cosiddetto “Decreto sicurezza e immigrazione” nella versione in cui era stato modificato e approvato dal Senato il 7 novembre con 396 voti a favore. Sul testo il governo ha posto la fiducia per velocizzarne l’iter parlamentare e non è stato discusso nessuno dei più di seicento emendamenti presentati dall’opposizione, né in aula né in commissione . Il 26 novembre il governo ha deciso di mettere la fiducia sulla norma e approvarla entro il 3 dicembre.

Il Decreto Legge n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito dalla legge n. 132 del 2018, è entrato in vigore il 5 ottobre 2018.

La riforma modifica diverse norme su asilo, immigrazione, cittadinanza e sicurezza.

 

Interventi su accoglienza e cittadinanza

Il primo articolo del decreto di fatto prevede l’abrogazione della protezione per motivi umanitari, che era prevista dal Testo unico sull’immigrazione e non potrà più essere concessa, neppure dai tribunali in seguito a un ricorso per un diniego. Al posto della protezione umanitaria viene introdotto, invece, un permesso di soggiorno per alcuni “casi speciali”: vittime di violenza domestica o grave sfruttamento lavorativo, per chi ha bisogno di cure mediche perché si trova in uno stato di salute gravemente compromesso o per chi proviene da un paese che si trova in una situazione di “contingente ed eccezionale calamità”. È previsto infine un permesso di soggiorno per chi si sarà distinto per “atti di particolare valore civile”, che ha durata di due anni e non può essere rinnovato.

La Commissione territoriale, quindi, può ora riconoscere due forme di protezione – rifugiato o protezione sussidiaria – o respingere la domanda. In base alle nuove disposizioni, la Commissione non trasmette infatti più al Questore la pratica della domanda respinta nel caso ritenga "che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario", ma si limita a valutare se ci sono o meno i presupposti per negare l’espulsione. Nel caso questi presupposti ci siano, i commissari trasmettono gli atti al Questore per un rilascio di un permesso di soggiorno, descritto in questo caso come una “protezione speciale” della durata massima di un anno.

Prima della conversione in legge del decreto, la questura concedeva la protezione per motivi umanitari ai cittadini stranieri che presentavano “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano”, oppure alle persone che fuggivano da emergenze come conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in paesi non appartenenti all’Unione europea. La protezione umanitaria era riconosciuta inoltre a cittadini stranieri che non è possibile espellere, perché sarebbero andati incontro a persecuzione nel loro paese, o in caso fossero vittime di sfruttamento lavorativo o di tratta. In questi casi il permesso aveva una durata variabile da sei mesi a due anni ed era rinnovabile.

In secondo luogo, il decreto prevede l’estensione del trattenimento nei Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr, ex Cie): gli stranieri che sono trattenuti nei Cpr in attesa di essere rimpatriati con il nuovo decreto potranno essere trattenuti fino a un massimo di 180 giorni, mentre prima il periodo massimo era di 90 giorni. Anche i richiedenti asilo potranno essere detenuti nei Cpr in attesa di essere identificati.

L’articolo 3 del decreto prevede inoltre che il trattenimento dei richiedenti asilo negli hotspot e ai valichi di frontiera nelle strutture di prima accoglienza (Cas e Cara) non possa superare i trenta giorni per accertarne l’identità e la cittadinanza. Se nei trenta giorni l’identità non è accertata, anche i richiedenti asilo potranno essere trattenuti nei Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr) per 180 giorni. Quindi il richiedente asilo potrà essere trattenuto per 210 giorni solo per verificare e determinare la sua identità, senza che abbia commesso alcun reato. Queste misure si applicheranno anche ai minori che fanno parte di un nucleo familiare. L’articolo 4 del decreto, infine, prevede che gli irregolari possano essere trattenuti negli uffici di frontiera, qualora non ci sia disponibilità di posti nei Cpr, con l’autorizzazione del giudice di pace, su richiesta del questore, in attesa di essere rimpatriati con procedure di accompagnamento alla frontiera.

Il decreto prevede inoltre che in caso di necessità il giudice di pace possa autorizzare la permanenza “in locali idonei” presso l’ufficio di frontiera fino all’esecuzione del rimpatrio, ma “non oltre le 48 ore”.

All’articolo 6 è previsto lo stanziamento di più fondi per i rimpatri volontari assistiti e non: 500mila euro nel 2018, un milione e mezzo di euro nel 2019 e un altro milione e mezzo nel 2020.

Il decreto estende la lista dei reati che comportano la revoca dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria in caso di condanna in via definitiva del rifugiato includendo anche i seguenti: minaccia o violenza a pubblico ufficiale, lesioni personali gravi e gravissime, pratiche di mutilazione dei genitali femminili, furto aggravato, furto in abitazione e furto con strappo. In precedenza, i soli reati previsti erano ad esempio l’associazione di tipo mafioso, l'associazione finalizzata al traffico di droga e al contrabbando di tabacchi, terrorismo, strage, omicidio e rapina aggravata. La domanda potrà inoltre essere sospesa quando il richiedente abbia in corso un procedimento penale per uno dei reati che in caso di condanna definitiva comporterebbe il diniego dell’asilo. Inoltre, se il rifugiato tornerà nel paese d’origine, anche temporaneamente, perderà la protezione internazionale e quella sussidiaria.

Nell’articolo 10 il decreto introduce un procedimento immediato davanti alla commissione territoriale, l’autorità amministrativa che si occupa di valutare le domande di asilo. Coloro che sono sottoposti a procedimento penale per alcuni tipi di reato, oppure sono stati condannati anche in maniera non definitiva, sono sottoposti a una procedura immediata davanti alla commissione territoriale, il ricorso eventuale non ha efficacia sospensiva e quindi la persona può essere immediatamente espulsa.

Si stabilisce poi che il Ministero degli Esteri – insieme al Ministero dell’Interno e della Giustizia – rediga una lista di paesi di origine sicuri sulla base delle informazioni fornite dalla Commissione nazionale per il diritto d’asilo e da agenzie europee e internazionali (Easo, Unhcr, Consiglio d’Europa). Il richiedente asilo che proviene da uno dei paesi della lista dovrà dimostrare di avere gravi motivi che giustifichino la sua richiesta di asilo e la sua domanda di asilo sarà esaminata con una modalità accelerata e i termini saranno raddoppiati rispetto a quelli previsti (quattordici giorni per la trasmissione alla commissione e quattro giorni per la decisione). Inoltre si introducono nuove ipotesi per qualificare una domanda di asilo come “manifestatamente infondata” nel caso di: cittadini provenienti da paesi di origine considerati sicuri, persone che hanno reso dichiarazioni incoerenti, persone che hanno reso informazioni false o documenti falsi, persone che hanno rifiutato di sottoporsi ai rilievi dattiloscopici, persone che si trovano in una situazione di avvenuta espulsione amministrativa, persone che costituiscono un pericolo per l’ordine e la sicurezza, stranieri entrati nel territorio italiano in maniera irregolare che non hanno subito presentato domanda di asilo. Oltre alla lista dei paesi di origine sicuri, nell’articolo 10 del decreto si parla del principio del “volo interno”, e cioè “se un cittadino straniero può essere rimpatriato in alcune aree del paese di origine dove non si rilevano rischi di persecuzione, la domanda di protezione internazionale è rigettata”.

Il Sistema per l’accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati (Sprar), il sistema di accoglienza ordinario che è gestito dai comuni italiani, sarà limitato solo a chi è già titolare di protezione internazionale o ai minori stranieri non accompagnati. Sarà quindi ridimensionato e cambierà nome: si passa da “Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati” a “Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati”. Gli altri richiedenti asilo saranno accolti dai Centri straordinari (Cas) e dai Cara.

L’articolo 13 del decreto prevede che i richiedenti asilo non si possano iscrivere all’anagrafe e non possano quindi accedere alla residenza.

Il decreto interviene inoltre sulle procedure di acquisizione della cittadinanza italiana. Clicca qui per conoscere le novità.

 

Pubblica sicurezza e ordine pubblico

Viene integrato il catalogo dei reati che consentono, nel corso del procedimento penale, l’uso di braccialetti elettronici. A questa lista si aggiungono il reato di maltrattamenti in famiglia e stalking.

Per prevenire poi atti di terrorismo si prevede che chi noleggia veicoli senza conducenti (esclusi quelli per servizi di mobilità condivisa, come ad esempio il car sharing) comunichi i dati identificativi dei clienti al CED (cioè il Centro Elaborazione Dati, una banca dati di supporto informatico alle Forze di Polizia) in contemporanea alla stipula del contratto e comunque prima del momento della consegna del veicolo. Questi dati possono essere conservati per un periodo non superiore a sette giorni. Bisogna specificare che le modalità di trasmissione di questi dati e la loro conservazione verranno definite tramite un successivo decreto del Ministero dell'Interno, dopo aver sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

In tutti i Comuni capoluogo, viene consentito anche alla Polizia municipale di utilizzare, in via sperimentale, i taser. Al termine della sperimentazione, saranno le amministrazioni comunali a deliberare, con un proprio regolamento, se assegnare in maniera effettiva queste armi a impulsi elettrici alla polizia locale. I costi per la sperimentazione e la formazione del personale saranno a carico dei Comuni e delle Regioni.

Viene anche estesa l’applicazione del DASPO (cioè il divieto di accesso alle manifestazioni sportive) ai soggetti sospettati di reati di terrorismo, anche internazionale, e di altri reati contro lo Stato e l’ordine pubblico. La Commissione ha approvato inoltre un emendamento che prevede un aumento del contributo delle società organizzatrici di eventi calcistici per il mantenimento dell'ordine pubblico, in particolare i costi delle ore di lavoro straordinario e dell'indennità delle Forze di polizia. Inoltre, si estende alle aree su cui insistono presidi sanitari e a quelle destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli l’applicazione del DASPO urbano.

Il provvedimento introduce anche un nuovo reato nel Codice penale, quello di “esercizio molesto dell'accattonaggio”: verrà sanzionato con la pena dell'arresto da tre a sei mesi e con un’ammenda da 3 mila euro a 6 mila euro “chiunque esercita l'accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà”. Inoltre, verranno sanzionati come reati (con la reclusione da uno a sei anni) sia il blocco stradale, che l’ostruzione o ingombro dei binari. Riguardo poi l’esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore, il decreto prevede, in caso di ipotesi aggravate, la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e un’ammenda da 2 mila euro a 7 mila euro.

Vengono stanziate anche risorse (15 milioni di euro nel 2018 e a 49,15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025) alla Polizia di Stato e ai Vigili del Fuoco. I soldi saranno indirizzati al potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto al terrorismo internazionale, compreso il potenziamento dei nuclei Nucleare-Batteriologico-Chimico-Radiologico dei Vigili del Fuoco e a interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento di strutture e impianti. Ulteriori risorse sono destinate al potenziamento e alla sicurezza delle strutture penitenziarie. Inoltre, viene autorizzata la spesa di poco meno di 40 milioni di euro per il pagamento degli straordinari, a partire dal 2018, alla Polizia di Stato, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza e alla Polizia penitenziaria. È consentito poi ai Comuni che hanno rispettato i vincoli di equilibrio di bilancio nel triennio 2016-2018, di poter assumere nel 2019 personale della polizia municipale.

Modificata anche la disciplina che regola il reato di invasione di terreni o edifici. Il decreto riscrive interamente l'articolo 633 che lo definisce “modificando la pena detentiva (dagli attuali ‘fino a due anni’ a ‘da uno a tre anni’), ridefinendo le circostanze aggravanti: è prevista la pena della reclusione da due a quattro anni e una multa nel caso in cui il fatto sia commesso da più di cinque persone oppure da persona palesemente armata,  intervenendo sulla nuova ipotesi aggravata e prevedendo che nel caso in cui l'invasione sia commessa da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata”, spiega il Centro Studi del Senato. Inoltre, viene permesso l’uso di intercettazioni telefoniche per la fattispecie aggravata di questo reato.

 

Codice antimafia e beni confiscati

Tra le misure previste ci sono anche alcune modifiche al codice Antimafia, si tratta di modifiche non numerose e che si concentrano quasi tutte su aspetti di carattere procedimentale.

La novità di maggiore rilievo riguarda i meccanismi di ‘coordinamento’ tra i soggetti (il Procuratore della Repubblica, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, il questore e il direttore della Direzione investigativa antimafia) cui spetta il compito di dare avvio al procedimento di prevenzione patrimoniale, tramite ad esempio la misura della confisca.

Per migliorare questo coordinamento tra diverse autorità ed evitare pregiudizi alle attività di indagine – in particolare per quanto riguarda la criminalità organizzata – condotte dal pubblico ministero nei confronti di soggetti spesso indagati in procedimenti penali paralleli e di ampio raggio, nel 2017 il governo Gentiloni aveva introdotto una serie di obblighi informativi a carico del questore e del direttore della Dia nei confronti del procuratore distrettuale, come la necessità di una comunicazione della proposta da effettuare almeno dieci giorni prima della presentazione al tribunale. Un obbligo che, se non rispettato, comportava l'inammissibilità della proposta. La nuova disposizione invece, tra le altre cose, abolisce “la previsione dell’inammissibilità della proposta presentata in mancanza di una previa comunicazione al procuratore della Repubblica”.

Inoltre, in base a un emendamento approvato in Commissione al Senato, è previsto che in caso di conferma di un decreto impugnato di misure di carattere patrimoniale, i giudici della Corte d'appello dovranno mettere a carico della parte privata che ha proposto l'impugnazione il pagamento delle spese processuali. In base alla legge n.161 del 17 ottobre 2017, questa misura esisteva solo il giudizio in primo grado. Ora, il provvedimento del governo Conte, la applica anche in appello.

Vengono poi apportate delle novità nelle procedure di gestione e destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose. Riguardo la nomina e revoca dell'amministratore giudiziario, cioè colui che a cui è affidata la gestione dei beni confiscati, il decreto prevede che i criteri di nomina vengano stabiliti tramite un successivo decreto ministeriale e stabilisce che gli incarichi possibili non possano comunque essere più di tre.

Oltre a diversi interventi sui compiti dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, a un incremento delle risorse per le commissioni incaricate di gestire enti sciolti per mafia, il decreto si concentra anche sulla destinazione dei beni e delle somme confiscate, regolata dall’articolo 48 del Codice antimafia.

Attualmente i beni immobili confiscati possono ad esempio essere “mantenuti al patrimonio dello Stato; essere trasferiti in via prioritaria al patrimonio del Comune ove l'immobile è sito o essere trasferiti al patrimonio del Comune, se confiscati per il reato di Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 74 del Testo Unico in materia di stupefacenti)”.

Con il decreto quest’ultima possibilità di destinazione cambia e viene meno l’automatismo del trasferimento al Comune dei beni nel caso di confisca a seguito del reato previsto all'articolo 74 del TU, per la loro destinazione a centri di cura e recupero di tossicodipendenti o a centri e case di lavoro per i riabilitati. Secondo la relazione illustrativa del decreto, questa modifica “tiene conto della circostanza che non tutti i beni confiscati per tale reato possono prestarsi a tali usi e che gli enti coinvolti potrebbero comunque non essere in grado di utilizzarli”.

Per quanto poi riguarda la vendita dei beni confiscati, il provvedimento amplia la platea dei possibili acquirenti. Il Centro Studi del Senato spiega infatti che la nuova norma “prevede la possibilità di aggiudicazione al migliore offerente, con il bilanciamento di rigorose preclusioni e dei conseguenti controlli, allo scopo di assicurare che il bene non torni all'esito dell'asta nella disponibilità della criminalità organizzata”. Inoltre, viene introdotta una procedura di regolarizzazione dell'immobile nei casi di irregolarità urbanistiche sanabili.

Valentina Ceccarelli

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