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La Corte di Giustizia Europea, con sentenza n° C-509/11 del 26.9.2013, ha stabilito che in caso di ritardo i viaggiatori dei treni hanno diritto all'indennizzo (quando previsto), anche se il ritardo è stato causato da forza maggiore come maltempo o agitazioni sindacali. Secondo i giudici  “l'impresa ferroviaria non può inserire nelle proprie condizioni di trasporto una clausola che la esoneri dall'obbligo di indennizzo”.  Finora Trenitalia in molti casi ha tentato di evitare l'applicazione corretta dell'art. 17 del Regolamento Europeo 1371/2007 (relativo agli obblighi e ai diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario), ma con la Sentenza della Corte di Giustizia Europea sarà impossibile che continui ad applicare scorrettamente il contenuto delle norme europee.
Gli effetti sono questi: quando il ritardo dei treni sarà compreso tra i 60 e 119 minuti, i viaggiatori avranno diritto ad un indennizzo del 25% del prezzo del biglietto; se il ritardo eccede i 119 minuti, l'indennizzo sarà del 50% .

Redazione Online

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