Transazioni
Procedura per la stipula delle transazioni: Decreto 28 aprile 2009 n.132

Il Decreto 28 aprile 2009 n. 132 (G.U. n. 221 23/09/09) è un Testo Unico a carattere regolamentare che provvede alla fissazione dei criteri per disciplinare, nell’ambito di un piano pluriennale, tutta la procedura attuativa per la stipula delle transazioni per danni da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni infette e somministrazione di emoderivati infetti (in applicazione delle disposizioni di cui all’art 33, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222*, e dell'articolo 2, commi 361 e 362, della legge 24 dicembre 2007 , n. 244)

Chi può accedere alle transazioni:
  • talassemici
  • soggetti affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie
  • emofilici
  • emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusioni con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti
  • soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie


Tali soggetti possono accedere alle transazioni purché:
abbiano instaurato, anteriormente al 1 gennaio 2008, azioni di risarcimento danni, che siano ancora pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. All'atto della stipula della transazione, i soggetti di cui sopra, devono rinunciare espressamente alle domande e agli atti dei giudizi pendenti, nonché a qualsiasi ulteriore pretesa nei confronti dell'Amministrazione pubblica, comunque derivante dai fatti di cui ai giudizi pendenti.

Presupposti per la stipula delle transazioni:
1) esistenza di un danno ascrivibile alle categorie di cui alla tabella A annessa al decreto del presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834

2) esistenza del nesso causale tra il danno e la trasfusione con sangue infetto o la somministrazione di emoderivati infetti o la vaccinazione obbligatoria

3) limitatamente alle transazioni da stipulare con gli aventi causa di danneggiati deceduti, si prescinde dalla presenza del nesso di causalità tra il danno e il decesso.

Per la stipula delle transazioni si terrà conto della decorrenza dei termini di prescrizione del diritto al risarcimento del danno subito.


Per la stipula delle transazioni si applicano i seguenti criteri specifici:

  1. Soggetti talassemici ed emofilici
  2. Emotrasfusi occasionali e i soggetti affetti da altre emoglobinopatie o da altre anemie ereditarie
  3. Danneggiati da vaccinazioni obbligatorie
  4. Casi in cui l'amministrazione sia stata condannata al risarcimento

Quali sono le modalità di acquisizione delle domande di adesione alla procedura transattiva?
Con la Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 22 ottobre 2009, della Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (20 ottobre 2009 n. 28), sono state specificate le modalità per l’invio delle domande di adesione alle transazioni. (approfondisci)
Il legale che assiste l’interessato nel giudizio pendente di risarcimento del danno, deve presentare domanda, corredata dalla specifica documentazione da allegare, per via telematica o attraverso raccomandata al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali entro 90 giorni dalla pubblicazione della suddetta Circolare.

Attenzione !!!: dal 22 ottobre 2009 al 19 gennaio 2010 è quindi possibile presentare le domande e la relativa documentazione
Tutelati !!!:
Prendete quindi al più presto contatti con il legale che vi assiste nel giudizio pendente, al fine di avere un orientamento e valutare l’opportunità di avviare la stipula della transazione.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti allegati:
  • Copia del verbale della competente commissione o parere dell'ufficio medico legale o copia di sentenza con cui è stato riconosciuto il danno ascrivibile alle categorie di cui alla tabella A annessa al DPR 30 dicembre 1981 n 834, e nesso causale tra il danno e la trasfusione con sangue infetto o la somministrazione di emoderivati infetti o la vaccinazione obbligatoria.
  • Copia dell'istanza pervenuta alla competente Azienda sanitaria locale per il riconoscimento dell'indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210.
  • Atti comprovanti la pendenza del giudizio per il riconoscimento del danno, copia delle eventuali sentenze già emesse - Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109
  • Lettera di manifestazione d’intenti, assistita da una certificazione del legale che la sottoscrizione e' avvenuta in sua presenza.

Il Ministero ha facoltà di richiedere, in qualsiasi fase della procedura, ulteriore eventuale documentazione necessaria per la definizione della procedura transattivi.

Importante, tutelati!!!
A parità di gravità dell’infermità i soggetti in condizioni di disagio economico accertati mediante l’utilizzo dell’ISEE avranno priorità nell’accedere alle transazioni
Se il cittadino non presenta l’ISEE non potrà avvalersi della priorità nell’accedere alle transazioni
.

 

Criteri specifici per la stipula delle transazioni

a) Per i soggetti talassemici ed emofilici si adottano i medesimi criteri e corrispondenti moduli transattivi già fissati per i soggetti emofilici dall'articolo 1, comma 1 del decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con Decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, ivi compresi gli importi fissati dallo stesso documento conclusivo e riportati nella tabella in fondo, da considerarsi limiti massimi inderogabili entro cui determinare i singoli importi transattivi in base all'età del soggetto al momento della manifestazione del danno.

N.B. rispetto alle altre categorie, ai talassemici e agli emofilici non viene valutata l’entità del danno subito.

b) Per i soggetti emotrasfusi occasionali e i soggetti affetti da altre emoglobinopatie o da altre anemie ereditarie, considerando come limiti massimi inderogabili, entro cui determinare i singoli importi transattivi, gli importi riportati nella tabella in fondo, si adottano i seguenti criteri per le diverse tipologie di transazioni:

1) Danneggiati deceduti: si tiene conto della entità del danno subito, dell'età del soggetto al momento della manifestazione del danno e dell'eventuale nesso tra il danno subito ed il decesso, accertato dalla competente Commissione o dall'Ufficio Medico Legale o da una sentenza;

2) Per i soggetti danneggiati viventi che abbiano ottenuto almeno una sentenza favorevole: si tiene conto della entità del danno subito, dell'età del soggetto al momento della manifestazione del danno e del grado del giudizio in cui e' stata pronunciata la sentenza favorevole;

3) Per i soggetti danneggiati viventi che hanno azionato la loro pretesa in giudizio senza avere ancora ottenuto alcuna sentenza favorevole: si tiene conto della entità del danno subito, dell'età del soggetto al momento della manifestazione del danno.




c) Per i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, considerando come limiti massimi inderogabili, entro cui determinare i singoli importi transattivi, gli importi riportati nella tabella in fondo, si adottano i seguenti criteri per le diverse tipologie di transazioni:

1) Danneggiati deceduti: si tiene conto del tipo di vaccinazione, della entità del danno subito, dell'età del soggetto al momento della manifestazione del danno e dell'eventuale nesso tra il danno subito ed il decesso, accertato dalla competente Commissione o dall'Ufficio Medico Legale o da una sentenza;

2) Per i soggetti danneggiati viventi che abbiano ottenuto almeno una sentenza favorevole: si tiene conto del tipo di vaccinazione, della entità del danno subito, dell'età del soggetto al momento della manifestazione del danno e del grado del giudizio in cui e' stata pronunciata la sentenza favorevole;

3) Per i soggetti danneggiati viventi che hanno azionato la loro pretesa in giudizio senza avere ancora ottenuto alcuna sentenza favorevole: si tiene conto del tipo di vaccinazione, della entità del danno subito e dell'età del soggetto al momento della manifestazione del danno.


d) ) Nei casi in cui l'amministrazione sia stata condannata al risarcimento per un importo complessivo superiore agli importi riportati nella tabella in fondo, il limite massimo per le transazioni sarà pari all'80% dell'importo stabilito in sentenza nei casi di sentenza non definitiva di primo grado e al 90% nei casi di sentenza non definitiva d'appello.


TABELLA

Limiti massimi inderogabili entro cui determinare i singoli importi transattivi
(gruppo di lavoro paritetico D.M. 13 marzo 2002)


aventi causa di danneggiati deceduti |€ 619.748,28
---------------------------------------------------------------------
danneggiati viventi per i quali vi sia almeno una
sentenza favorevole | € 464.811,21
---------------------------------------------------------------------
danneggiati viventi per i quali non vi e' ancora
alcuna sentenza favorevole | € 413.165,52

Gli importi sopra riportati sono da intendersi al netto di eventuali importi aggiuntivi riconoscibili a titolo transattivi connessi alle specifiche modalità di eventuale rateizzazione.

 

________________________________-
1° Decreto Legge sulle transazioni

D.l. 1 ottobre 2007 convertito nella Legge 29 novembre 2007, n.222 (G.U. n.279 del 30 novembre 2007) in tema di:

Transazioni per soggetti talassemici, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e soggetti danneggiati da vaccinazione obbligatoria
indennizzi per emofilici e danneggiati da vaccinazione obbligatoria

La Legge 29 novembre 2007, n.222 all' art. 33 stabilisce:
Vengono stanziati 150 milioni di euro annui per l'anno 2007 per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazioni di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni attualmente pendenti. I criteri di accesso alle transazioni saranno previsti con successivo decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

I soggetti emofilici, ai quali sia stato riconosciuto il nesso causale tra la trasfusione o la somministrazione di emoderivati infetti e la patologia riscontrata, ma per i quali non sia stata individuata l'ascrizione tabellare, hanno diritto ad un ulteriore indennizzo, di pari entità ed in aggiunta a quello già percepito ai sensi della Legge 210/1992. La corresponsione di tale ulteriore indennizzo è subordinata alla formale rinuncia, da parte degli interessati, ad ogni ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, nei confronti dello Stato e degli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché alla estinzione, a spese compensate, dei giudizi in atto.

L'ulteriore assegno una tantum (comma 1 art. 4 D.l. 29/10/2005, n. 229), previsto per i soggetti danneggiati da vaccinazione obbligatoria (art. 1 comma 1 L. n. 210/1992), minori o incapaci di intendere e di volere, ai quali sia stato riconosciuto un ulteriore indennizzo (assegno mensile vitalizio - comma 1 art. 1D.L. 29/10/2005, n. 229), deve essere interamente corrisposto ai congiunti che prestano o che abbiano prestato assistenza in maniera prevalente e continuativa.

Gli aventi diritto (eredi) dei soggetti danneggiati da vaccinazione obbligatoria, deceduti alla data di entrata in vigore della Legge 229 del 29/10/2005 e titolari dell'indennizzo previsto dalla L. n. 210/1992, hanno diritto ad un assegno una tantum, previa domanda da prodursi ENTRO 180 GIORNI DALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL PRESENTE DECRETO (1 dicembre 2007). L'importo dell'assegno una tantum sarà definito con Decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

 

 
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