| Transazioni |
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Procedura per la stipula delle transazioni: Decreto 28 aprile 2009 n.132
Il Decreto 28 aprile 2009 n. 132 (G.U. n. 221 23/09/09) è un Testo Unico a carattere regolamentare che provvede alla fissazione dei criteri per disciplinare, nell’ambito di un piano pluriennale, tutta la procedura attuativa per la stipula delle transazioni per danni da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni infette e somministrazione di emoderivati infetti (in applicazione delle disposizioni di cui all’art 33, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222*, e dell'articolo 2, commi 361 e 362, della legge 24 dicembre 2007 , n. 244) Chi può accedere alle transazioni:
2) esistenza del nesso causale tra il danno e la trasfusione con sangue infetto o la somministrazione di emoderivati infetti o la vaccinazione obbligatoria 3) limitatamente alle transazioni da stipulare con gli aventi causa di danneggiati deceduti, si prescinde dalla presenza del nesso di causalità tra il danno e il decesso.
Con la Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 22 ottobre 2009, della Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (20 ottobre 2009 n. 28), sono state specificate le modalità per l’invio delle domande di adesione alle transazioni. (approfondisci) Il legale che assiste l’interessato nel giudizio pendente di risarcimento del danno, deve presentare domanda, corredata dalla specifica documentazione da allegare, per via telematica o attraverso raccomandata al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali entro 90 giorni dalla pubblicazione della suddetta Circolare. Tutelati !!!: Prendete quindi al più presto contatti con il legale che vi assiste nel giudizio pendente, al fine di avere un orientamento e valutare l’opportunità di avviare la stipula della transazione.
Il Ministero ha facoltà di richiedere, in qualsiasi fase della procedura, ulteriore eventuale documentazione necessaria per la definizione della procedura transattivi.
Criteri specifici per la stipula delle transazioni 1) Danneggiati deceduti: si tiene conto della entità del danno subito, dell'età del soggetto al momento della manifestazione del danno e dell'eventuale nesso tra il danno subito ed il decesso, accertato dalla competente Commissione o dall'Ufficio Medico Legale o da una sentenza; 2) Per i soggetti danneggiati viventi che abbiano ottenuto almeno una sentenza favorevole: si tiene conto della entità del danno subito, dell'età del soggetto al momento della manifestazione del danno e del grado del giudizio in cui e' stata pronunciata la sentenza favorevole; 3) Per i soggetti danneggiati viventi che hanno azionato la loro pretesa in giudizio senza avere ancora ottenuto alcuna sentenza favorevole: si tiene conto della entità del danno subito, dell'età del soggetto al momento della manifestazione del danno.
1) Danneggiati deceduti: si tiene conto del tipo di vaccinazione, della entità del danno subito, dell'età del soggetto al momento della manifestazione del danno e dell'eventuale nesso tra il danno subito ed il decesso, accertato dalla competente Commissione o dall'Ufficio Medico Legale o da una sentenza; 2) Per i soggetti danneggiati viventi che abbiano ottenuto almeno una sentenza favorevole: si tiene conto del tipo di vaccinazione, della entità del danno subito, dell'età del soggetto al momento della manifestazione del danno e del grado del giudizio in cui e' stata pronunciata la sentenza favorevole; 3) Per i soggetti danneggiati viventi che hanno azionato la loro pretesa in giudizio senza avere ancora ottenuto alcuna sentenza favorevole: si tiene conto del tipo di vaccinazione, della entità del danno subito e dell'età del soggetto al momento della manifestazione del danno. (gruppo di lavoro paritetico D.M. 13 marzo 2002) aventi causa di danneggiati deceduti |€ 619.748,28 --------------------------------------------------------------------- danneggiati viventi per i quali vi sia almeno una sentenza favorevole | € 464.811,21 --------------------------------------------------------------------- danneggiati viventi per i quali non vi e' ancora alcuna sentenza favorevole | € 413.165,52 Gli importi sopra riportati sono da intendersi al netto di eventuali importi aggiuntivi riconoscibili a titolo transattivi connessi alle specifiche modalità di eventuale rateizzazione.
________________________________- D.l. 1 ottobre 2007 convertito nella Legge 29 novembre 2007, n.222 (G.U. n.279 del 30 novembre 2007) in tema di: Transazioni per soggetti talassemici, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e soggetti danneggiati da vaccinazione obbligatoria La Legge 29 novembre 2007, n.222 all' art. 33 stabilisce: I soggetti emofilici, ai quali sia stato riconosciuto il nesso causale tra la trasfusione o la somministrazione di emoderivati infetti e la patologia riscontrata, ma per i quali non sia stata individuata l'ascrizione tabellare, hanno diritto ad un ulteriore indennizzo, di pari entità ed in aggiunta a quello già percepito ai sensi della Legge 210/1992. La corresponsione di tale ulteriore indennizzo è subordinata alla formale rinuncia, da parte degli interessati, ad ogni ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, nei confronti dello Stato e degli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché alla estinzione, a spese compensate, dei giudizi in atto. L'ulteriore assegno una tantum (comma 1 art. 4 D.l. 29/10/2005, n. 229), previsto per i soggetti danneggiati da vaccinazione obbligatoria (art. 1 comma 1 L. n. 210/1992), minori o incapaci di intendere e di volere, ai quali sia stato riconosciuto un ulteriore indennizzo (assegno mensile vitalizio - comma 1 art. 1D.L. 29/10/2005, n. 229), deve essere interamente corrisposto ai congiunti che prestano o che abbiano prestato assistenza in maniera prevalente e continuativa. Gli aventi diritto (eredi) dei soggetti danneggiati da vaccinazione obbligatoria, deceduti alla data di entrata in vigore della Legge 229 del 29/10/2005 e titolari dell'indennizzo previsto dalla L. n. 210/1992, hanno diritto ad un assegno una tantum, previa domanda da prodursi ENTRO 180 GIORNI DALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL PRESENTE DECRETO (1 dicembre 2007). L'importo dell'assegno una tantum sarà definito con Decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
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