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LEGGE 210/92
Nel 1992 è stata emanata una legge riguardante “l’indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati”, la legge 210/92.
L’INDENNIZZO
E’ importante chiarire che non si tratta di un risarcimento del danno (il quale presupporrebbe una responsabilità e un danno) ma di una somma che lo Stato concede a titolo di solidarietà sociale per testimoniare l’interesse della comunità alla tutela della salute individuale.
CHI PUÒ CHIEDERE L’INDENNIZZO?
Tutti i soggetti che presentano DANNI IRREVERSIBILI da vaccinazioni obbligatorie o da infezioni (HIV, HCV e HBV) causate da somministrazioni di emoderivati o da trasfusioni.
Per danno irreversibile (nel caso di HBV e HCV) si intende una epatopatia attiva e non solo la presenza del virus o la positività al test.
COME VIENE EROGATO
- Se la persona è ancora in vita:
riceverà un assegno bimestrale calcolato in base alla gravità dei danni subiti (tabella B allegata alla legge n. 177/76 modificata dalla legge n. 11/84), che varia gradualmente secondo le 8 categorie previste. Tale assegno, in caso di morte del beneficiario, continua ad essere erogato in favore degli eredi (per 15 anni)
- Se la persona è deceduta prima di ottenere il riconoscimento dell’indennizzo o prima di farne richiesta:
gli eredi hanno diritto ad un assegno una tantum di circa 77.468,53 euro solamente nel caso in cui sul certificato di morte risulti che il decesso è avvenuto per cause strettamente connesse all’infezione (es. cirrosi, carcinoma epatico ecc.),
Con la legge 238/97, la reversibilità dell’indennizzo spetta agli eredi anche se non a carico e anche se abili al lavoro. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l’indennizzo spetta sempre ai genitori o a chi esercita la patria potestà. I benefici della legge spettano anche al coniuge che risulta contagiato o al figlio contagiato durante la gestazione.
QUALI SONO GLI ALTRI DIRITTI?
Gli aventi diritto all’indennizzo sono esentati:
- Dalla partecipazione alla spesa sanitaria (ticket)
Si sta cercando di far riconoscere tali benefici anche a coloro che hanno l’infezione, ma non danni irreversibili, poiché sono sottoposti a controlli periodici atti a monitorare l’eventuale aggravamento della patologia.
I TERMINI DI PRESCRIZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
“LA TEMPESTIVITÀ”
- Se a seguito di trasfusione si è contratto l’HIV, la persona in questione ha 10 anni dal momento in cui è venuta a conoscenza dell’infezione irreversibile.
- per epatiti (HCV e HBV) post trasfusionali o per danni da vaccinazioni obbligatorie, la persona in questione ha 3 anni dal momento in cui si è accorta dell’infezione irreversibile.
I termini decorrono dal momento in cui l’avente diritto risulta aver avuto conoscenza del danno irreversibile: quindi non dal momento della scoperta della semplice infezione ma da quello in cui l’epatopatia risulta attiva.
È consigliabile tuttavia presentare domanda di accertamento non appena si è venuti a conoscenza dell’infezione al fine di accertare l’esistenza del nesso di causalità ma ciò potrebbe comportare la non concessione dell’indennizzo.
COME CHIEDERE L’INDENNIZZO
Per chiedere l’indennizzo è necessario:
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Presentare la domanda (di solito in carta semplice) alla Asl di appartenenza corredandola di:
1. documentazione clinica (cartella clinica o certificato da cui risulta la trasfusione o la somministrazione di emoderivato o la vaccinazione),
2. analisi fatte prima e dopo,
3. certificati che testimoniano la situazione sanitaria attuale.
Se nella documentazione non compare la trasfusione o la somministrazione di emoderivato o altro certificato utile ad attestare il contagio, è inutile inviare la richiesta.
- Le ASL, all’atto della richiesta, istruiscono la pratica controllando la presenza di tutti i requisiti (tempestività, documentazione, attestazione della trasfusione o della somministrazione, ecc.). Effettuata questa verifica, l’incartamento viene trasferito alla Commissione medico-ospedaliera militare (CMO), facente riferimento al Ministero della Difesa.
- La CMO convoca a visita la persona interessata; in questa occasione è necessario presentare le ultime analisi in modo da dimostrare lo stato attuale della malattia. Se la Cmo verifica il nesso di causalità tra la trasfusione e l’infezione e, in secondo luogo, la presenza di una patologia riferita alla tabella B, emettono una dichiarazione in cui riconoscono il diritto all’indennizzo.
La pratica viene inviata al Ministero della salute che ricontrolla il tutto e liquida l’indennizzo.
L’INDENNIZZO E LE RIVALUTAZIONI
Forse non tutti sanno che l’indennizzo che si riceve con la legge 210/92 è composto da due parti: l’indennità integrativa speciale e l’indennizzo. Normalmente viene rivalutata solamente la parte dell’indennizzo, ma non la parte integrativa speciale; inoltre non viene rivalutato l’indennizzo (in base all’aumento del costo della vita) nei successivi indennizzi.
In realtà coloro che hanno contratto danni in seguito a vaccinazioni obbligatorie hanno diritto:
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Ad avere l’assegno una tantum nella misura del 30% per ciascun anno del periodo tra il manifestarsi della patologia e la corresponsione dell’indennizzo (legge 238/97)
- Agli arretrati dalla presentazione della domanda al pronunciamento della Cmo.
- Agli interessi e rivalutazioni sugli arretrati
- Alla rilevazione per il futuro
Allo stesso modo, coloro i quali hanno contratto danni permanenti da emoderivati o trasfusioni hanno diritto:
- All’indennizzo vitalizio
- Agli arretrati dalla presentazione della domanda al pronunciamento della Cmo
- Agli interessi e rivalutazioni sugli arretrati
- Alla rivalutazione per il futuro
RIVALUTAZIONE ED INTERESSI: COME OTTENERLI
La rivalutazione e gli interessi sia sull’indennizzo che sull’indennità integrativa speciale per gli arretrati e la rivalutazione per gli indennizzi futuri, non viene erogata automaticamente.Per ricevere gli interessi e le rivalutazioni il cittadino, che già percepisce un indennizzo, deve presentare ricorso al Giudice del Lavoro.
Cittadinanzattiva fornisce una prima consulenza medica e legale, volta a verificare l’erogazione dei relativi interessi e delle rivalutazioni e, nel caso in cui il cittadino ne facesse esplicita richiesta, ad affiancare un legale per presentare il ricorso
RISARCIMENTO DEL DANNO
Coloro i quali hanno riportato danni permanenti da vaccinazioni obbligatorie o da infezioni (HIV, HCV, HBV) causate da somministrazione di emoderivati o da trasfusioni, possono intraprendere una causa per il risarcimento del danno subito.
COS’È IL RISARCIMENTO
È un emolumento, ma dipende da un atto illecito (doloso o colposo) che ha comportato un danno (biologico, morale, esistenziale e patrimoniale), subito dal soggetto e dai congiunti con lo stesso conviventi.
ALCUNE NOVITÀ IMPORTANTI
La Suprema Corte a Sezioni Unite1 si è pronunciata con sentenza n. 581 ed ha definitivamente stabilito che si può sostenere la responsabilità del Ministero fin dagli inizi degli anni 70 (HIV, HCV, HBV). Per trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, eseguite dal 1970 in poi, dalla scoperta, cioè, del virus delle patite B, è quindi possibile presentare richiesta di risarcimento del danno. Secondo la Corte, infatti, in tutti i casi (Epatite B, HCV ed HIV) si tratta di un unico evento lesivo: lesione dell’integrità fisica dell’individuo.
LA DECORRENZA DEI TERMINI
La Sentenza della Cassazione Sezioni Riunite n. 581 dell’11 gennaio 2008 ha stabilito che il termine di prescrizione per intraprendere un’azione risarcitoria nei confronti del Ministero, per omessa vigilanza sulla “tracciabilità” del sangue, è di 5 anni dalla presentazione della domanda di indennizzo se il danneggiato è in vita; di 10 anni dalla presentazione della domanda di indennizzo, in caso di decesso del danneggiato causato dalla malattia connessa a cause inerenti la patologia.
La motivazione della Corte di Cassazione è che per il Ministero non si configura il reato di epidemia colposa (per la mancanza dell’elemento della volontaria diffusione di germi patogeni), ma quello di lesioni o di omicidio colposo2.
COME CHIEDERE IL RISARCIMENTO
- Tutti i cittadini che hanno ricevuto un danno a causa di vaccinazione obbligatoria, trasfusione e somministrazione di emoderivati possono chiedere il risarcimento del danno.
Entro 5 anni dal momento in cui il cittadino ha la consapevolezza che il danno sia dipeso dalle suddette cause e quindi verosimilmente dal momento in cui presenta domanda di indennizzo.
Anche le persone che hanno ottenuto l’ indennizzo possono richiedere il risarcimento.
In questo caso qualche tribunale nel calcolo del quantum da erogare, tiene conto dell’indennizzo già percepito fino a quel momento, altri giudici, che ritengono cumulabili indennizzo e risarcimento, riconoscono il danno interamente senza diminuirlo in ragione dell’indennizzo percepito.
COSA FARE?
Appena si è avuta consapevolezza della riconducibilità del proprio stato di salute alla trasfusione, somministrazione di emoderivati o vaccinazione, rivolgersi ad un avvocato presentando tutta la documentazione necessaria per istruire la causa. (cartelle cliniche, verbale di CMO qualora già avuto, analisi del sangue, eventuali altri esami strumentali ecc).
Nel caso in cui si fosse intenzionati ad adire le vie legali, Cittadinanzattiva fornisce una prima consulenza (che non è una perizia) medico legale sull’opportunità di intraprendere un’azione risarcitoria. Nel caso in cui si ravvisassero gli elementi per procedere, Cittadinanzattiva può affiancare un legale aderente all’Associazione.
1 Le Sezioni Unite della Cassazione si sono pronunciate con 10 sentenze,
dalla n. 576 alla n. 585, depositate l'11 gennaio 2008, ed hanno deciso sulle
più importanti questioni di diritto riguardanti le cause di risarcimento del
danno in materia di sangue infetto
2 Il termine di prescrizione per questo reato è
quinquennale per chi è in vita e la decorrenza va dal giorno in cui il
danneggiato ha avuto consapevolezza della riconducibilità del suo stato morboso
alla trasfusione
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