Invalidità civile
Nella dizione "invalidità civile" sono comprese una serie di prestazioni che scaturiscono dal riconoscimento, effettuato da apposite Commissioni istituite presso tutte le ASL, di una condizione congenita o acquisita, che comporti una riduzione permanente della capacità lavorativa e/o un danno funzionale permanente (Legge 118/71 e D.lgs 509/88).
La determinazione della percentuale di riduzione della capacità lavorativa deve basarsi:
  • sull'entità della perdita anatomica o funzionale, totale o parziale, di organi od apparati;
  • sulla possibilità o meno dell'applicazione di apparecchi protesici che garantiscano in modo totale o parziale il ripristino funzionale degli organi ed apparati lesi;
  • sull'importanza che riveste, in attività lavorative, l'organo o l'apparato sede del danno anatomico o funzionale.
Dal I gennaio 2010 sono entrate in vigore le nuove procedure per il riconoscimento dell'invalidità civile (stabilite dall'art. 20 del D.L. n. 79/09).
Per conoscere il nuovo iter vai alla sezione NOVITA'.

 
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