Menu

FAQ

1) Cosa prevede la legge?
La legge 210/92 prevede un indennizzo a titolo di solidarietà, ovvero l’erogazione di un assegno vitalizio, a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.

2) Quale è la procedura per ottenere l’indennizzo? Come presentare la domanda?
La domanda per richiedere l’indennizzo va presentata alla ASL di residenza consegnando la documentazione clinica (cartella clinica da cui risulti la trasfusione o la somministrazione di emoderivati o la vaccinazione) insieme a tutte le analisi ed i certificati che testimoniano la situazione sanitaria attuale. Ai fini dell’erogazione dell’indennizzo il cittadino deve presentare una patologia in fase attiva ovvero presentare un quadro clinico di cronicità.
La domanda va presentata entro 10 anni dal momento in cui si ha la consapevolezza del danno per i soggetti che hanno contratto l’HIV ed entro 3 anni per danni conseguenti a vaccinazioni o infezioni da epatiti post-trasfusionali.

3) Che tipo di valutazioni farà la ASL?
La ASL controllerà la presenza di tutti i requisiti (rispetto dei tempi di presentazione della domanda, documentazione clinica, attestazione della trasfusione o della somministrazione di emoderivati ecc.). Una volta effettuata la verifica invierà la pratica alla CMO (commissione medico ospedaliera militare) che convocherà a visita il cittadino.

4) Cosa determinerà la valutazione della CMO?
Conclusa la procedura verrà inviato un verbale in cui è previsto l’esito di tre valutazioni: se è stata rispettata la tempistica per la presentazione della domanda, se esiste il nesso di causalità tra la patologia e la trasfusione e se è presente una patologia tale da essere ricondotta ad una categoria della tabella A (tabella allegata al DPR 843/81 in cui sono indicate 8 categorie in ordine di gravità del quadro patologico). Se le tre valutazioni saranno positive verrà corrisposto l’indennizzo in alternativa no.

5) L’indennizzo corrisposto sarà rivalutato e quindi adeguato all’aumento del costo della vita?
Al cittadino verrà corrisposto l’indennizzo e gli arretrati dalla data di presentazione della domanda alla data del pronunciamento da parte della cmo.
Attenzione novità!!! La Legge 122/10 (legge finanziaria) art. 11 commi 13,14, aveva eliminato la possibilità di ricevere la rivalutazione sull’intero importo dell’indennizzo. La sentenza della Corte Costituzionale n. 293/2011 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo della suddetta Legge, stabilendo quindi, che l'importo dell'indennizzo vada rivalutato nella sua interezza, secondo il tasso di inflazione programmato.

6) In che modo posso oppormi ad un esito negativo da parte delle CMO?
Nel caso in cui il giudizio da parte della CMO fosse negativo e pertanto non venisse concessa l’erogazione dell’indennizzo, è possibile presentare ricorso amministrativo al Ministero della Salute entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso va redatto in carta semplice ed inoltrato attraverso una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso si intenda impugnare il giudizio sanitario è bene allegare anche una relazione medico-legale o comunque una certificazione medica. Il Ministero è tenuto ad adottare una decisone ed a comunicarla al cittadino entro 4 mesi. Se si omette di presentare ricorso amministrativo l’eventuale ricorso giudiziario diventa improcedibile.

7) Se anche il ricorso non andasse a buon fine quali altre vie posso esperire?
Nel caso di rigetto del ricorso amministrativo da parte del Ministero, il cittadino può ricorrere al giudice ordinario entro un anno dalla notifica del provvedimento oppure entro 1 anno dalla scadenza del termine di 4 mesi dalla presentazione del ricorso amministrativo nel caso in cui il Ministero non abbia dato risposta.

8) Cosa devo controllare che sia stato riportato in cartella clinica a seguito di una trasfusione?
In cartella deve essere sempre riportata l’avvenuta trasfusione ed il numero della sacca da cui proviene il sangue o il plasma trasfuso. Questo permette di risalire al donatore coinvolto nell’eventuale trasmissione di malattia infettiva..

9)Cosa posso fare se la cartella clinica fosse incompleta e quindi riportasse la trasfusione ma non i codici delle sacche trasfuse? Ho comunque diritto a chiedere l’indennizzo?
Se si tratta di una trasfusione recente si deve chiedere immediatamente l’integrazione in cartella clinica con queste informazioni. Se fosse una trasfusione di diversi anni fa e non fosse possibile integrare la cartella clinica, è comunque possibile procedere con la domanda di indennizzo.
È sufficiente che sia riportata almeno l’avvenuta trasfusione; il fatto di non poter risalire al donatore non è colpa del cittadino ma responsabilità del primario del reparto e ciò non deve andare a discapito del cittadino.

10) Nel caso in cui nella cartella clinica non fosse riportata la trasfusione o a seguito di richiesta la cartella clinica risultasse smarrita cosa posso fare?
In questo caso viene a mancare uno dei requisiti indispensabili per poter accedere alla domanda di indennizzo.
Il suggerimento è di provare a farsi rilasciare una dichiarazione dalla Direzione Sanitaria dell’ospedale, poiché responsabile della conservazione delle cartelle cliniche, che attesti il ricovero e le avvenute trasfusioni. In alternativa si potrebbe procedere con una richiesta di documentazione direttamente al centro trasfusionale che, in occasione della trasfusione in oggetto, potrebbe aver tracciato la richiesta di sacche in una apposito registro; indipendente dalla cartella clinica.

(ultimo aggiornamento: marzo 2012)
FAQ realizzate grazie a "Tutela Online", progetto in collaborazione tra Celgene e Cittadinanzattiva.

Redazione Online

Iscriviti alla newsletter

Valore non valido

Valore non valido

Valore non valido

Valore non valido

Valore non valido

Valore non valido


Valore non valido

Valore non valido