FURTI D'AUTO, ISTRUZIONI PER L'USO

L'automobilista rimasto vittima di un furto cosa deve fare? Quali sono le prime autorità da contattare e quali informazioni lasciare?

La prima cosa che deve fare l'automobilista nel caso in cui subisca il furto della propria auto è la denuncia del furto alla polizia o ai carabinieri. Non esiste un modulo prestampato, pertanto la denuncia deve essere resa verbalmente agli addetti alla ricezione, gli stessi addetti provvederanno alla verbalizzazione della denuncia. Se sono stati rubati anche i documenti che attestano la proprietà della macchina (libretto di circolazione e certificato di proprietà) è opportuno farlo presente al momento della denuncia. E' importante farlo perché per avere il risarcimento bisogna restituire questi documenti alla compagnia o poter denunciare (con la copia della denuncia) che sono stati rubati.

Entro 3 giorni dal furto, e dopo aver provveduto alla denuncia, bisogna comunicare il fatto alla propria assicurazione. Bisogna inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno alla propria; in alternativa, se si ha un agente o un broker al quale fare riferimento, si può affidare a quest'ultimo il compito di avviare le procedure con l'assicurazione.

Come funziona poi la liquidazione dell'assicurazione per avvenuto furto? Qual è l'iter da seguire?

Per avviare la procedura di liquidazione, dopo aver dato formale comunicazione del furto alla propria compagnia entro 3 giorni, è necessario far avere alla propria assicurazione i seguenti documenti:

  • Copia autentica della denuncia
  • Estratto della cronologia del P.r.a. (Pubblico Registro automobilistico) dal quale si evince la perdita di possesso del veicolo.
  • Copia del certificato di chiusura inchiesta rilasciato dall'Autorità competente (polizia o carabinieri) presso la quale si è sporta denuncia. Tale certificato viene rilasciato dalla Procura della Repubblica del luogo dove è avvenuto il furto.
  • Se l'autovettura è in leasing bisogna anche inviare un attestato nel quale si dichiarano le rate che sono ancora da pagare (debito residuo) e quelle già pagate.

Quanto tempo passa generalmente?

In genere la compagnia dovrebbe provvedere alla liquidazione del risarcimento entro trenta giorni dalla segnalazione

Quale sarà l'importo risarcito?

Dipende sempre dal tipo di contratto che è stato stipulato con l'assicurazione, in genere nei contratti stessi è specificato l'importo che sarà risarcito in caso di furto, dipende comunque dai massimali assicurati. Alcune compagnie risarciscono le spese di nuova immatricolazione dell'auto.

E se l'auto in seguito viene ritrovata?

Se l'auto viene ritrovata bisogna darne pronta comunicazione all'assicurazione ed inviare il verbale di ritrovamento che ci sarà consegnato dall'Autorità competente al momento della restituzione del veicolo. Si può verificare il caso in cui l'auto ritrovata sia custodita presso un deposito dell'Autorità giudiziaria, in questo caso si devono affrontare delle spese di custodia a volte anche ingenti. Alcune assicurazioni prevedono il rimborso di tali spese, altre no.

Può inoltre accadere che l'auto sia stata danneggiata in conseguenza del furto, in questo caso per effettuare le riparazioni e rimuovere l'auto dal luogo dove è tenuta in custodia è opportuno attendere il via libera del perito incaricato dall'assicurazione ad effettuare la verifica.

L'automobilista ha diritto da parte delle Compagnie a qualche rimborso? Per esempio quello dell'RC dell'auto rubata?

La polizza furto deve essere pagata fino alla sua scadenza, invece per quanto riguarda la polizza relativa alla responsabilità civile (RC auto) si può chiedere il rimborso per tutta la parte non goduta.

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(ultimo aggiornamento: febbraio 2012)

Procedura Ania

C'è un tetto massimo per il rimborso attraverso la procedura Ania?

Sì, il tetto massimo è di 15.000 euro.

Come posso fare per accedere alla procedura Ania?

Possono accedere alla procedura coloro che hanno già inviato un reclamo scritto a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno all'Ufficio reclami dell'assicurazione e che dopo 30 giorni non hanno ricevuto alcuna risposta (o questa risulti essere insoddisfacente).

Ci sono costi da sostenere?

No, nessun costo. La concilazione è totalmente gratuita per il cittadino.

(ultimo aggiornamento: gennaio 2012)

Indennizzo diretto

Il Decreto legislativo n.209 del 2005 “codice delle assicurazioni private” ha istituito il cosiddetto risarcimento diretto.

A partire dal 1 febbraio 2007, se hai subito un incidente con un altro veicolo che ha causato danni alle cose trasportate di tua proprietà, al veicolo e/o lesioni non gravi alla tua persona e non sei responsabile o lo sei solo in parte, ricorda di rivolgerti direttamente al tuo assicuratore che è tenuto a risarcire il tuo danno.

E' però importante capire bene come funziona.

Qui di seguito i casi specifici in cui si può applicare la nuova procedura di risarcimento:

  • l’incidente deve aver coinvolto solo due veicoli, entrambi identificati, regolarmente assicurati ed immatricolati in Italia

  • se uno dei due veicoli (o entrambi) è un ciclomotore, deve essere targato secondo il nuovo regime di targatura (in vigore dal 14 luglio 2006)

  • se sono stati riportati danni fisici, deve trattarsi di danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9% (quindi lievi)

  • la procedura di risarcimento diretto si applica anche se, oltre ai conducenti, sono coinvolte altre persone che hanno subito anche lesioni  gravi (con invalidità permanente superiore al 9%).

La richiesta di risarcimento potrà essere consegnata a mano al tuo assicuratore oppure inviata mediante lettera raccomandata a/r o a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica (a meno che quest’ultimo mezzo sia escluso dal tuo contratto).

Vi sono però alcuni casi in cui la disciplina dell’indennizzo diretto non si applica:

  • quando i sinistri avvengono all'estero 

  • quando sono rimasti coinvolti più di due veicoli

  • quando il terzo trasportato subisce un danno che supera il massimale previsto dalla legge (euro 774.685,35); in tal caso il risarcimento per la quota che eccede andrà richiesto all'assicuratore del responsabile

  • nei casi di sinistri per i quali interviene il Fondo di Garanzia

Siti utili:

Consap: www.consap.it

Isvap: www.isvap.it

Ania: www.ania.it

Ministero dello sviluppo economico: www.sviluppoeconomico.gov.it


Ultimo aggiornamento: 01/2011. Per maggiori informazioni: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Rc Auto

Che cos’è la procedura del risarcimento diretto?
Si tratta di una procedura di risarcimento del danno applicabile ai sinistri stradali verificatisi a partire dal 1 febbraio 2007, che consente al danneggiato di ottenere il risarcimento direttamente dalla propria compagnia di assicurazione.

In quali casi si applica il risarcimento diretto?
Il risarcimento diretto si applica in caso di:

  • collisione (urto) tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la R.C. Auto (anche ciclomotori muniti della targa ai sensi del D.P.R. 6 marzo 2006 n. 153, ovvero con sei caratteri alfanumerici, con esclusione delle macchine agricole come definite dall'art. 57 del Codice della Strada, per le quali invece la procedura verrà applicata a partire dal 1° febbraio 2008);
  • sinistri avvenuti in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano;
  • veicoli a motore coinvolti immatricolati in Italia o Repubblica di San Marino o Città del Vaticano;
  • assenza di coinvolgimento di altri veicoli responsabili.

Pertanto, il risarcimento diretto è escluso nei casi di  assenza di collisione (urto materiale) tra i due veicoli e di responsabilità del sinistro imputabile a veicolo diverso da quelli entrati in collisione.

Quali sono i danni risarcibili? I danni risarcibili sono:

  • danni al veicolo (senza limite di valore e compresi eventuali danni connessi all'utilizzo del veicolo stesso, come, ad esempio, fermo tecnico e/o traino);

  • danni alle cose trasportate del proprietario del veicolo e del conducente (senza limiti di valore);

  • lesioni di lieve entità al conducente (inferiori o pari al 9% di Invalidità Permanente): sono compresi, se spettanti, il danno patrimoniale, il danno biologico temporaneo/permanente ed il danno non patrimoniale.

Cosa fare in caso di incidente stradale?
L'assicurato coinvolto in un incidente (anche quando si ritiene totalmente responsabile o non ha subito danni) deve sempre presentare la denuncia di sinistro al proprio assicuratore e potrà utilizzare il modulo C.A.I. (Constatazione Amichevole di Incidente,c.d. "Modulo Blu"), che - se non disponibile al momento del sinistro - può essere compilato e sottoscritto successivamente.

Entro 3 giorni dall'incidente, il conducente del veicolo coinvolto (o il proprietario se persona diversa) deve effettuare la denuncia di sinistro, mediante: 

  • raccomandata con avviso di ricevimento;

  • consegna a mano presso la propria Agenzia di fiducia;

  • telefax;

  • telegramma;

  • e-mail (a condizione che questa modalità non sia esclusa dal contratto)

Se l'assicurato-danneggiato non si ritiene responsabile del sinistro, in tutto o in parte, dovrà rivolgere la richiesta di risarcimento, unitamente alla denuncia di cui sopra, al proprio assicuratore.

Quali sono i termini per l’offerta di risarcimento?
L'impresa di assicurazione formula una congrua offerta di risarcimento (o comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare un'offerta) entro i seguenti termini:

  • ­30 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni a cose e in presenza di una denuncia di sinistro sottoscritta da entrambi i conducenti coinvolti;

  • ­60 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni a cose e in presenza di una denuncia di sinistro sottoscritta dal solo danneggiato;

  • ­90 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni alla persona. Tale termine viene sospeso nel caso in cui il danneggiato rifiuti gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona.

Se il l'assicurato-danneggiato dichiara di accettare l'offerta, l'impresa assicuratrice provvede al pagamento del danno entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione.
Nel caso in cui l'assicurato comunichi di non accettare l'offerta o non risponda, il pagamento viene effettuato comunque entro lo stesso termine, a titolo di acconto.
In caso di danni alle cose, sarebbe comunque opportuno impiegare il modulo C.A.I., sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro, in modo da dimezzare i termini per l'offerta di risarcimento (da 30 a 60) è perché vi sia la presunzione, per legge, che l'incidente si sia verificato secondo le modalità descritte.

Cosa fare se la compagnia respinge la richiesta di risarcimento diretto?

Se la compagnia assicuratrice respinge la richiesta di risarcimento diretto, non comunica l'offerta o il suo diniego nei termini previsti, oppure non si giunge ad un accordo sull'offerta stessa, l'assicurato potrà esperire azione giudiziale diretta nei soli confronti della propria impresa di assicurazione.
Questa azione è esperibile quando:

  • siano trascorsi 60 giorni (in caso di danni solo ai veicoli)

  • siano trascorsi 90 giorni (in caso di lesioni di lieve entità)


che decorrono dal giorno in cui il danneggiato ha chiesto il risarcimento del danno a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento (inviata per conoscenza all'Impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto).
L' assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio ed estromettere l'altra Impresa di assicurazione, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. 

L'assicurato, inoltre, può ricorrere anche alla procedura di conciliazione ANIA/Associazioni dei Consumatori: una procedura gratuita e non vincolante, mediante la quale, le Associazioni dei Consumatori aderenti possono risolvere i conflitti  relativi i sinistri con danni fino a 15.000 euro.

Se si intende attivare una procedura di conciliazione, o, comunque, per ottenere informazioni e assistenza in caso di problemi con la propria assicurazione, ci si può rivolgere al servizio PiT Servizi

Che cos’è la procedura ordinaria?
È la procedura di risarcimento che si applica ogni qual volta non trovi applicazione la procedura del risarcimento diretto; precisamente riguarda:

  • sinistri non verificatisi in Italia, Repubblica di San Marino,Città del Vaticano;

  • sinistri con assenza di collisione tra due veicoli;

  • sinistri con collisione tra più di due veicoli;

  • sinistri che coinvolgono ciclomotori  che non siano muniti di targa ai sensi del D.P.R. 6 marzo 2006 n. 153, ovvero con sei caratteri alfanumerici;

  • sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero;

  • sinistri con lesioni alla persona del conducente superiori al 9% di Invalidità Permanente.

In tutti questi casi, la denuncia di sinistro deve essere presentata alla propria compagnia di assicurazione e la richiesta di risarcimento del danno deve essere rivolta all'impresa assicuratrice del responsabile ed al responsabile stesso.

Dal ricevimento della richiesta di risarcimento decorrono i termini per la formulazione, da parte della compagnia di assicurazione del responsabile, di una congrua offerta di o della comunicazione dei motivi specifici per i quali non ritiene di fare un'offerta di risarcimento. L'offerta va formulata entro:

  • ­30 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni a cose e in presenza di una denuncia di sinistro sottoscritta da entrambi i conducenti coinvolti;

  • ­60 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni a cose e in presenza di una denuncia di sinistro sottoscritta dal solo danneggiato;

  • ­90 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni alla persona. Tale termine viene interrotto nel caso in cui il danneggiato rifiuti gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona.

Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'impresa assicuratrice provvede al pagamento entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione.
Entro lo stesso termine l'impresa deve provvedere al pagamento anche quando il danneggiato non accetta l'offerta.
Decorsi 30 giorni della comunicazione senza che il danneggiato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l'impresa di assicurazione corrisponde al danneggiato la somma offerta entro i successivi 15 giorni.
Decorsi i termini per la formulazione dell'offerta senza che il danneggiato sia stato soddisfatto nelle sue pretese, il danneggiato medesimo ha titolo per esperire l'azione diretta nei confronti dell'Impresa assicuratrice del responsabile.

Come si risarcisce il danno subito dal passeggero?
I danni subiti dai passeggeri sono gestiti secondo la procedura "terzo trasportato" (prevista dall'art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private).
Il passeggero, quindi, deve inviare la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione del veicolo su cui era trasportato al momento del sinistro.
L'Impresa di assicurazione in questione  risarcisce i danni subiti dal terzo trasportato a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti e nei limiti del massimale minimo di legge.


Ultimo aggiornamento: 01/2011. Per maggiori informazioni: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Cid all'estero

Se durante un viaggio all'estero in uno dei Paesi del Sistema Carta Verde (vedi sotto) si è rimasti vittima di un incidente stradale provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, per chiedere il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dall'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro.


Per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante (c.d. "mandatario"), è necessario inviare apposita richiesta al Centro Informazioni istituito presso l'Isvap, all"indirizzo:

ISVAP
Centro Informazioni
Via del Quirinale, 21
00187 Roma

FAX: 06. 42133730
e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.


indicando in modo chiaro tutti gli elementi utili a risalire ai soggetti interessati, come ad esempio data e luogo di accadimento del sinistro ed estremi dei veicoli coinvolti (targa del veicolo responsabile del sinistro, nazionalità, impresa di assicurazione del veicolo responsabile del sinistro, se nota).

N. B .: Se l'incidente è provocato all'estero da un veicolo non immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo, l'applicazione della procedura sopra indicata non è possibile.

Il Decreto legislativo del 07.09.2005, n. 209 riconosce alla CONSAP - quale gestore del Fondo di Garanzia per le vittime della strada - il ruolo di Organismo di Indennizzo italiano previsto dalla IV Direttiva Auto (2000/26/CE).

L'Organismo di Indennizzo ha il compito di agevolare le persone lese residenti in Italia nel conseguimento - in determinate fattispecie - del risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro r.c. auto accaduto all'estero in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo, a partire dal 20.1.2003.

In particolare l'Organismo di Indennizzo è legittimato ad intervenire quando:


A. il sinistro sia causato da veicoli assicurati e stazionanti abitualmente in uno dei seguenti Stati dello Spazio Economico Europeo:

  1. l'Impresa di assicurazione del veicolo condotto dal responsabile abbia omesso di designare in Italia il proprio Mandatario per la liquidazione dei sinistri il cui nominativo potrà essere richiesto al Centro di Informazioni costituito presso l'Isvap - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - fax: 06.42133730 - e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ;
  2. la stessa Impresa o il suo Mandatario non abbia fornito, entro 3 mesi dalla richiesta di risarcimento formulata dal danneggiato, una risposta motivata sugli elementi dedotti nella richiesta stessa.

In tali casi, l'Organismo di Indennizzo interviene anche qualora il sinistro sia accaduto in un Paese non appartenente allo Spazio Economico Europeo, il cui Ufficio nazionale abbia aderito al sistema della carta verde.

Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo che aderiscono al sistema ‘carta verde'.

Sempreché il veicolo responsabile sia assicurato e stazionante abitualmente in uno Stato dello Spazio Economico Europeo diverso dall'Italia.

B. il sinistro sia causato in un altro Stato dello Spazio Economico Europeo da:

  1. un veicolo di cui risulti impossibile l'identificazione;
  2. un veicolo di cui risulti impossibile, entro 2 mesi dalla data del sinistro, identificare l'impresa di assicurazione Il danneggiato, in tali fattispecie, potrà quindi rivolgersi all'Organismo di Indennizzo italiano, indirizzando la richiesta di risarcimento danni esclusivamente a:


CONSAP - Gestione F.G.V.S.
Organismo di Indennizzo italiano
Via Yser, 14
00198 ROMA



(ultimo aggiornamento: 01/2011)

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