Nella dizione "invalidità civile" sono comprese una serie di prestazioni che scaturiscono dal riconoscimento, effettuato da apposite Commissioni istituite presso tutte le ASL, di una condizione congenita o acquisita, che comporti una riduzione permanente della capacità lavorativa e/o un danno funzionale permanente (Legge 118/71 e D.lgs 509/88).

 

La determinazione della percentuale di riduzione della capacità lavorativa deve basarsi:

  • sull'entità della perdita anatomica o funzionale, totale o parziale, di organi od apparati;
  • sulla possibilità o meno dell'applicazione di apparecchi protesici che garantiscano in modo totale o parziale il ripristino funzionale degli organi ed apparati lesi;
  • sull'importanza che riveste, in attività lavorative, l'organo o l'apparato sede del danno anatomico o funzionale.