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Approfondimenti

L’art.10 comma 4 della Legge 122/10 definisce la necessità di avviare un programma di verifica straordinaria, che prevede 100.000 verifiche per l'anno 2010 e 250.000 verifiche annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile.

Circolare INPS 76 del 22 giugno 2010

Soggetti interessati alle verifiche straordinarie

  • titolari di indennità di accompagnamento e di comunicazione, di età compresa tra i 18 ed i 67 anni compiuti, la cui prestazione è stata riconosciuta in data antecedente al 1° aprile 2007

  • titolari di assegno mensile, di età compresa tra il quarantacinquesimo anno e il sessantesimo anno compiuto, la cui prestazione è stata riconosciuta in data anteriore al 1° aprile 2007.

Soggetti esclusi dalle verifiche straordinarie

  • I controlli non riguardano le prestazioni assistenziali sostitutive riconosciute agli invalidi civili e ai sordi civili ultrasessantacinquenni

  •  Sono inoltre esonerati da ogni visita medica i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti di cui al decreto interministeriale 2 agosto 2007, ai quali è già stato applicato il suddetto Decreto. (Cfr. le 12 condizioni patologiche nella Tabella estratta dal DM 2 agosto 2007 nella pagina “Rivedibilità”)

  • Rimangono esclusi dal piano di verifiche la Regione Valle d’Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano

Modalità operative

Le Direzioni regionali metteranno in campo, inoltre, tutte le iniziative ritenute più opportune al fine di realizzare un rapporto sinergico con le ASL del territorio, volto a favorire la tempestiva messa a disposizione dell’Istituto, da parte delle ASL, dei fascicoli sanitari dei soggetti selezionati per le verifiche.

La permanenza del possesso dei requisiti sanitari viene accertata dalla Commissione Medica Superiore (CMS), allo scopo articolata in Sottocommissioni Mediche decentrate presso le UOC/UOS territoriali INPS dove sono effettuate le visite mediche.
La Commissione medica è composta da due medici individuati dal Responsabile della UOC/UOS territoriale, di cui uno con funzione di Presidente; in occasione della visita, il soggetto interessato può farsi assistere da un medico di sua fiducia.

La Commissione, sulla base dell’esame della documentazione presentata, potrà decidere se definire agli atti la pratica, senza necessità di procedere alla visita diretta; diversamente, convocherà a visita l’interessato, in una data ove possibile concordata. La prestazione resterà comunque sospesa fino all’esito della verifica.

La procedura convocherà in automatico, secondo un calendario stabilito centralmente, i soggetti ritenuti idonei e da invitare a visita diretta.

Convocazione alla visita diretta

Ai titolari di prestazioni che devono essere sottoposti a visita diretta per la verifica viene inviata centralmente una lettera di convocazione a visita, tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

In tale lettera sono indicati:

  • il luogo di effettuazione della visita medica;

  • la data e l’ora della visita;

  • le avvertenze in ordine alla documentazione da portare in sede di visita e le azioni da porre in essere per la richiesta di visita domiciliare o, in caso di ricovero, presso la struttura di degenza;

  • i provvedimenti che l’Istituto assumerà a seguito di mancata presentazione alla visita medica.

 
Visite mediche
 
Le visite mediche di verifica sono effettuate presso il Centro Medico-Legale INPS territorialmente competente in base alla residenza dell’interessato, secondo calendari gestiti centralmente.

La Commissione medica è composta da due medici individuati dal Responsabile della UOC/UOS territoriale, di cui uno con funzione di Presidente; in occasione della visita, il soggetto interessato può farsi assistere da un medico di sua fiducia.

L’impossibilità da parte del soggetto chiamato a visita ambulatoriale di recarsi presso il Centro Medico legale per sottoporsi alla verifica sarà giustificata unicamente nel caso di impedimento fisico, perché il soggetto si trova in condizione di intrasportabilità o perché in regime di ricovero; nel primo caso il soggetto dovrà far pervenire la richiesta di visita domiciliare, con certificazione medica adeguatamente motivata; nel secondo caso una certificazione rilasciata dalla relativa Direzione sanitaria, accompagnata da richiesta di visita presso la struttura stessa.


Il rifiuto di sottoporsi a visita

L’assenza alla visita, senza giustificato motivo, comporterà la sospensione della prestazione, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di tale visita.

La prestazione, decorsi 90 giorni dalla data della sospensione, viene revocata a partire dalla data della convocazione a visita alla quale il soggetto non si è sottoposto/presentato.

In occasione delle visite dirette, ulteriori accertamenti specialistici possono essere eccezionalmente richiesti solo se ritenuti indispensabili ai fini del giudizio medico-legale; essi sono effettuati presso le strutture specialistiche interne dell’INPS o presso strutture esterne convenzionate.

Il verbale di accertamento sanitario deve essere definito in procedura entro 72 ore dallo svolgimento della visita.
In caso di accertamenti specialistici il verbale deve, comunque, essere definito entro e non oltre 30 giorni dalla data di svolgimento della visita.

I provvedimenti che saranno adottati nel corso del procedimento di verifica verranno inviati con posta massiva agli interessati tramite le apposite funzionalità della procedura INVER 2010.

(ultimo aggiornamento gennaio 2011)

Redazione Online

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