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Novità nelle commissioni: Le Commissioni Mediche Integrate


Le commissioni mediche ASL dal 1° gennaio 2010 sono integrate da un medico Inps quale componente effettivo, designato, di volta in volta, a rotazione fra quelli in servizio presso il Centro Medico Legale territorialmente competente.

La composizione delle Commissioni Mediche Integrate varia in funzione della domanda presentata dal cittadino a seconda che sia volta al riconoscimento dell'invalidità civile, cecità civile, sordità civile disabilità o handicap.

La documentazione sanitaria presentata all'atto della visita da parte del cittadino viene acquisita agli atti dalla ASL e potrà essere richiesta dal Responsabile del Centro Medico Legale dell'Inps in caso di necessità.
Dopo aver effettuato la visita, verrà redatto un verbale nel quale saranno contenuti i dati anagrafici dei richiedenti e l'esito delle valutazioni, indicando la formulazione unanime o a maggioranza del giudizio finale.

L'accertamento sanitario potrà quindi concludersi con:

  • giudizio medico legale espresso all'unanimità dei componenti della Commissione Medica Integrata;

  • giudizio medico legale espresso a maggioranza dei componenti della Commissione Medica Integrata.

Se il giudizio è espresso all'unanimità: in questo caso il verbale della visita dovrà essere sottoposto, con la massima tempestività, alla valutazione del Responsabile del Centro Medico Legale territorialmente competente che può confermare o meno l'esito della valutazione della Commissione Medica Integrata. A seguito della validazione, il verbale verrà trasmesso da parte dell'Inps, al domicilio del cittadino richiedente.

Se il giudizio è espresso a maggioranza: in n questo caso l'Inps sospende l'invio del verbale al cittadino ed acquisisce dalla ASL la documentazione. Il Responsabile del CML potrà entro 10 giorni dalla sospensione, validare il verbale agli atti oppure disporre una visita diretta da effettuarsi entro i successivi 20 giorni.

Trasmissione del verbale
A conclusione dell'iter sanitario l'Inps provvede all'inoltro del verbale all'interessato. Il verbale è inviato in duplice esemplare: un versione integrale contenente tutti i dati sensibili e una contenente solo il giudizio finale per un eventuale uso amministrativo da parte del cittadino.

Verifica dei benefici economici e concessione
La modalità di concessione dei benefici differisce a seconda delle regioni dove l'Inps ha la titolarità della concessione rispetto a quelle dove tale titolarità è ancora di competenza di Enti diversi.

Nelle regioni in cui l'Inps ha la titolarità nella concessione: l'Inps invia al cittadino la comunicazione, insieme al verbale sanitario, in cui è contenuta la richiesta dei dati necessari all'accertamento dei requisiti socio-economici e delle certificazioni da esibire alla sede Inps. È possibile compilare anche on line i dati relativi all'accertamento dei requisiti socio-economici, accedendo al sistema di tracciabilità sul sito Inps.
Importante!!! Il cittadino potrà provvedere all'inserimento dei dati in questione anche in anticipo rispetto alla ricezione del verbale seguendo le istruzioni presenti nel sistema di tracciabilità della pratica.

Nelle regioni in cui l'Inps non ha la titolarità nella concessione: In questo caso l'Inps invia all'ente concessore, la comunicazione e il verbale con il giudizio della commissione. All'interessato verranno inviati per posta la comunicazione e il verbale che contiene l'elenco dei dati necessari all'accertamento dei requisiti socio-economici, nonché le certificazioni da consegnare all'ente concessore per ottenere i benefici economici.

Importante!! Le prestazioni devono essere liquidate entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Gestione delle domande cartacee presentate entro il 31 dicembre 2009 alle ASL
a) chi ha presentato domanda ed è stato convocato a visita entro il 31 dicembre 2009, non rientra nella nuova procedura e la domanda continua ad essere gestite secondo il vecchi iter.
I verbali relativi all'accertamento effettuato dalle Commissioni ASL, dovranno essere sottoposti all'esame di una Commissione medica costituita da: un medico INPS, un rappresentate delle associazioni di categoria e da un operatore sociale nei casi previsti dalla legge.
L'accertamento potrà consistere nell'esame della documentazione agli atti o nella programmazione di una nuova visita.
b) I verbali relativi alle domande presentate entro il 31 dicembre 2009, con visite effettuate dalle Commissioni Mediche Integrate dopo il 1° gennaio 2010, invece dovranno evidenziare se il giudizio medico legale sia stato espresso all'unanimità o a maggioranza dalla Commissione Medica Integrata e l'iter dovrà seguire quanto descritto in precedenza rispetto alle due possibilità.


Visite mediche di revisione

Le visite mediche di revisione programmate dalle ASL prima del 31 dicembre 2009, seguiranno lo stesso iter previsto ai punti precedenti per le domande cartacee non ancora definite.
Le prestazioni per le quali sono già indicate negli archivi dell'Istituto le date di scadenza, verranno caricate in automatico e potranno quindi essere gestite interamente con il nuovo iter procedurale.

(ultimo aggiornamento: gennaio 2011)