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Per chi viaggia in nave o in traghetto quali sono le tutele? Una normativa europea  prevede anche per il trasporto marittimo il risarcimento per i ritardi, le cancellazioni e l'assistenza ai passeggeri disabili.
Le imprese di trasporto marittimo in base al regolamento comunitario, devono così rimborsare ai passeggeri il prezzo del biglietto o fornire loro un mezzo di trasporto alternativo se la partenza del viaggio è ritardata per oltre 90 minuti, a meno che la società dimostri che il ritardo è stato causato da condizioni meteorologiche o da circostanze eccezionali indipendenti dalla propria volontà.  I passeggeri inoltre, dovrebbero anche ricevere cibo e bevande.

Inoltre, indipendentemente dal fatto che scelgano di viaggiare o no, i passeggeri avranno diritto a un risarcimento del 25% del prezzo del biglietto per: 
- I viaggi programmati per durare fino a 4 ore che sono in ritardo all'arrivo di almeno 1 ora;
- I viaggi di 4-8 ore con ritardo all'arrivo di almeno 2 ore;
- I viaggi di 8-24 ore con ritardo all'arrivo di almeno 3 ore;
- I viaggi di oltre 24 ore con ritardo all'arrivo di almeno 6 ore. 

Se il ritardo è superiore al doppio di questi tempi, i passeggeri avranno diritto ad un risarcimento pari alla metà del prezzo del biglietto, che dovrà essere pagato in denaro, su richiesta del passeggero.
Inoltre, se a causa del ritardo i passeggeri devono pernottare prima di completare il loro viaggio, l'operatore dovrà pagare le spese in albergo fino a 80 € a notte (per non più di 3 notti).

Sono esclusi dal diritto al trasporto alternativo o al rimborso in caso di cancellazione o di ritardo alla partenza, e non hanno diritto a ricevere la compensazione, i passeggeri di una nave da crociera (in queste ipotesi si applica la disciplina relativa ai contratti del turismo organizzato). Sono escluse inoltre le imbarcazioni fino a dodici passeggeri, le navi con equipaggio non superiore a tre persone, le tratte inferiori a 500 metri, le navi senza propulsione meccanica e le imbarcazioni utilizzate per escursioni e visite turistiche.

Nel caso in cui la partenza del viaggio sia ritardata per oltre 90 minuti, e poi il servizio venga cancellato o si verifichi la perdita  della coincidenza, i passeggeri avranno diritto a ricevere assistenza a terra ( pasti e bevande) e eventuali pernottamenti.  L'assistenza a terra non comprende il diritto al pernottamento e le compensazioni non sono dovute se la causa della cancellazione o del ritardo non dipendono dalla compagnia di trasporto (come nell'ipotesi di condizioni metereologiche che mettono a rischio il funzionamento sicuro della nave).

Diritti delle persone disabili o con mobilità ridotta 
Il regolamento stabilisce che la disabilità del passeggero non può essere usata come motivo per negare il diritto all'imbarco. Nei porti dovrà, infatti, essere fornita assistenza gratuita alle persone disabili, a condizione che l’operatore o il vettore sia avvisato al momento della prenotazione o al massimo 48 ore prima dell’imbarco.

Riferimento normativo Reg. UE n.1177/2010 (in vigore dal 18 dicembre 2012)

ultimo aggiornamento: luglio 2013

Mariano Votta

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